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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18809 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione civile, sez. VI, 18 Marzo 2014. Est. Ragonesi.

Condono fiscale - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Fallimento del contribuente - Istanza di definizione agevolata - Legittimazione del fallito - Sussistenza - Fondamento


In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legittimato a proporre istanza di definizione agevolata, a seguito del fallimento del contribuente, dev'essere considerato, in caso d'inerzia del curatore, anche il fallito; quest'ultimo, infatti, non è privato, per effetto della dichiarazione di fallimento, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, restando esposto ai riflessi anche sanzionatori che conseguono alla definitività dell'atto impositivo, ed essendo per tale motivo legittimato, nell'inerzia degli organi fallimentari, anche a ricorrere alla tutela giurisdizionale, tenuto conto che la perdita della capacità processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento ha carattere relativo, potendo essere fatta valere soltanto dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori. (massima ufficiale)

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