Desistenza o rinuncia dell'unico creditore in data successiva alla dichiarazione di fallimento
Cassazione civile, sez. VI, 05 Maggio 2016, n. 8980. Est. Genovese.
Fallimento - Desistenza o rinuncia del creditore istante - Rilascio in data successiva alla dichiarazione si fallimento - Effetti - Accoglimento del reclamo - Esclusione
La desistenza o rinuncia dell'unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l'accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento. (massima ufficiale)