Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18708 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Napoli Nord, 16 Novembre 2017. .


Procedimenti cautelari in genere – Ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. – Reclamo – Inammissibilità



In ragione della non reclamabilità dei provvedimenti di attuazione delle misure cautelari, ex art. 669-duodecies c.p.c., militano una serie di considerazioni, quali: a) il(i) provvedimento(i) adottato(i) ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c. non comportano l’estrinsecazione di una nuova e vera e propria potestas iudicandi a contenuto decisorio (avendo, di contro, mero contenuto ordinatorio), bisognoso della previsione di un autonomo mezzo, latu sensu, di gravame (soprattutto quando si tratti, come nel caso di specie, dell’attuazione di obblighi diversi da quelli di facere, la cui attuazione, di contro, richiede, in effetti, ulteriori specificazioni in cui potrebbe astrattamente configurarsi l’esternazione di una nuova cd autonoma potestà decisoria); b) l’art. 669-terdecies nel disciplinare il mezzo processuale del reclamo, vi assoggetta esplicitamente solo i provvedimenti che concedono o negano (a seguito dell’intervento del giudice delle leggi) la cautela, e non anche quelli che semplicemente, dopo la concessione, la attuano; c) l’attuazione del provvedimento cautelare non instaura un vero e proprio procedimento esecutivo (alla stregua delle norme di cui al Libro Terzo del Codice di procedure civile) e, delle due l’una, o le doglianze astrattamente sollevabili avverso i detti provvedimenti investono l’an stesso della cautela concessa (ossia la sussistenza dei suoi presupposti, formali e sostanziali), ed allora, in tal caso, lo strumento di gravame utilizzabile per far valere le dette doglianze non può che essere il reclamo averso il provvedimento cautelare (e non già avverso quello di attuazione della cautela); oppure le doglianze astrattamente sollevabili attengono le stesse “modalità di attuazione” fissate col relativo provvedimento ex art. 669-duodecies, ed allora, in tal caso, le stesse non potranno che essere poste o sollevate nel successivo giudizio di merito o, in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito (come ben possibile quando trattasi di provvedimenti cautelare anticipatori, secondo il vigente c.p.c.), allo stesso giudice monocratico della cautela, attraverso la stimolazione dell’esercizio dei propri generali poteri di revoca e/o modifica delle ordinanza, ex art. 177 c.p.c. (oppure ex art. 669-decies c.p.c.). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)