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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18693 - pubb. 23/12/2017.

Cessione di azienda bancaria e trasferimento dell'obbligazione sanzionatoria solidale già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti


Cassazione civile, sez. II, 31 Gennaio 2017. Est. Scarpa.

Aziende di credito - Vigilanza e controllo -  Sanzioni ex art. 144 TUB per carenze organizzative e di controllo interno - Cessione di ramo d'azienda - Individuazione dell'istituto di credito responsabile in solido con la persona fisica autrice della violazione - Istituto cessionario - Fondamento


In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità; ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria solidale già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti. (massima ufficiale)

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