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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18673 - pubb. 20/12/2017.

Concordato preventivo e crediti del professionista advisor: irrilevante l'utilità concreta della prestazione


Cassazione civile, sez. VI, 21 Novembre 2017, n. 27694. Est. Cristiano.

Concordato preventivo - Crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore - Prededuzione - Sussistenza - Utilità concreta delle prestazioni - Irrilevanza


I crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo ai sensi del novellato L. Fall., art. 111, comma 2.

La norma detta infatti un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) da questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa.

I due concetti, di funzionalità ed utilità concreta, non possono infatti fra di loro essere confusi, atteso che la norma di cui alla L. Fall., art. 111, comma 2 risulterebbe priva di senso, e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo, se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l'ammissione al concordato dovesse essere valutata ex post e con riguardo al fallimento anzichè alla procedura minore.

La, art. 111 l.fall. non richiede, invece, che, ai fini della collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da tali prestazioni, debba essere dimostrata l'utilità concreta delle stesse per la massa: da un lato, infatti, va rilevato che non spetta più al giudice la valutazione della convenienza della proposta; dall'altro va rimarcato che, ove detta utilità dovesse essere verificata ex post, ovvero tenendo conto dei risultati raggiunti, la norma risulterebbe priva di senso, in quanto non potrebbe mai trovare applicazione nel fallimento consecutivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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