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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18634 - pubb. 12/12/2017.

Esecuzione del concordato e dichiarazione di fallimento prima della scadenza del termine annuale di cui all'art. 186 l.f.


Tribunale di Rovigo, 07 Dicembre 2017. Pres., est. Martinelli.

Concordato preventivo - Istanza di fallimento - Pendenza del termine di un anno per l'adempimento del concordato - Inammissibilità

Concordato preventivo - Risoluzione - Mancato pagamento dei creditori privilegiati - Impossibilità del raggiungimento della soddisfazione "minimale" dei creditori


Allorché sia decorso l'anno di cui all'art. 186 l.fall. (durante il decoroso di tale termine la ammissione del c.d. fallimento omisso medio determinerebbe evidentemente una violazione implicita dell'art. 186 l.fall., poiché sulla base di presupposti diversi e più ampi si otterrebbe il medesimo effetto della risoluzione limitata sotto il profilo della legittimazione attiva e sotto quello più stringente dei presupposti), si riespande un potere di istanza fallimentare sia da parte dell'imprenditore, sia da parte del pubblico ministero, rivelandosi l'insolvenza nella incapacità di far fronte con regolarità - ovvero secondo le modalità e i tempi del piano - alle obbligazioni assunte con la proposta concordataria e maturate durante la procedura (coerente con la ricostruzione sistematica operata sembra quanto recentemente affermato da Cass., 25 settembre 2017, n. 22273: "il rimedio assicurato al creditore insoddisfatto dall'art. 186 l.fall. non è in assoluto l'unico"). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il mancato pagamento integrale dei creditori privilegiati non degradati integra senz'altro il grave inadempimento di cui all'art. 186 l.fall. e la relativa valutazione può essere operata dal tribunale anche in difetto di decorso del termine per l'adempimento quando sia ormai certa l'impossibilità del raggiungimento della soddisfazione "minimale" dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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