Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18626 - pubb. 09/12/2017

Termine per domandare la risoluzione del concordato preventivo dall'ultimo pagamento

Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017, n. 22273. Est. Ferro.


Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - Fissazione della data di scadenza dell'ultimo pagamento - Termine per la richiesta di risoluzione - Decorrenza



Il termine per domandare la risoluzione del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 186, comma 3, l.fall., nel testo ratione temporis anteriore alle modifiche apportate all’istituto negli artt. 160, comma 4 e 161, comma 2, l.fall. a seguito del d.l. n. 83 del 2015 conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, decorre dall’ultimo adempimento previsto ma ha natura decadenziale e non processuale, poiché il dedotto inadempimento e la predetta domanda non sono eventi o atti interni alla procedura, che si chiude con l’omologazione, ciò escludendo ogni richiamo pertinente all'art. 36 bis l.fall., che sottrae alla sospensione feriale i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall. (massima ufficiale)


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