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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18616 - pubb. 07/12/2017.

Sulla richiesta di sospensione dell’esecutività del provvedimento emesso all’esito del procedimento di esecuzione (art. 666, comma 7, c.p.p.) il giudice può provvedere de plano e senza contraddittorio


Tribunale di Torino, 22 Novembre 2017. Pres., est. Vignera.

 


La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’istanza di misure alternative presentata ai sensi dell’art. 656, comma 6, c.p.p.  comporta ex art. 656, comma 8, c.p.p. la revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione immediatamente ed indipendentemente dall’impugnazione del provvedimento del tribunale di sorveglianza, la cui esecuzione non è suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 666, comma 7, c.p.p. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

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