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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18604 - pubb. 06/12/2017.

Pendenza del procedimento per la revoca del fallimento e sospensione delle vendite ex art. 108 l.f.


Tribunale di Trento, 10 Luglio 2017. Est. Monica Attanasio.

Revoca della sentenza di fallimento - Potere della corte d'appello di sospendere la liquidazione dell'attivo - Finalità - Contemperamento dell'interesse del debitore con quello dei creditori

Revoca della sentenza di fallimento - Pendenza del procedimento - Potere del giudice delegato di sospendere la vendita nonchè di revocare la sospensione


La finalità della disposizione di cui all'art. 19 l.fall. è quella di garantire la conservazione dell'integrità del patrimonio del fallito durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento, in vista della restituzione di quel patrimonio alla sua libera disponibilità tutte le volte che il giudizio andrà a concludersi in senso a lui favorevole.

La tutela di questo interesse è però subordinata ad un vaglio giudiziale che ha riguardo, da un lato, alla verosimile fondatezza dell'impugnazione, e, dall'altro, ad aspetti riconducibili al concetto di periculum in mora, e cioè all'assenza ovvero presenza di un pregiudizio quale conseguenza della sospensione, o meno, dell'attività di liquidazione: l'art. 19, comma 1, è infatti inteso a contemperare l'interesse del debitore con quello dei creditori (così, ancora, Cass., 13100/2013), e, in questa prospettiva, l'esercizio del potere in esso contemplato non può che essere saldamente ancorato ad una valutazione delle esigenze che si presentano nel caso concreto; di ciò si ha conferma nella previsione secondo la quale la sospensione può essere anche solo “parziale”, ovvero “temporanea”, il che consente di modulare variamente il potere di sospensiva. Per altro verso, questa variabilità contenutistica si accompagna, e ben si accorda, con una variabilità “strutturale”: non pare un caso che, a differenza di quanto previsto dall'art. 351 del codice di rito (nonché dall'art. 373 c.p.c.), l'art. 19 non definisca come non impugnabile il provvedimento in parola, giacché al contrario ciò attesta ulteriormente la vocazione dell'istituto ad assicurare una (costante) corrispondenza della misura disposta alle esigenze di tutela di volta in volta ricorrenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In pendenza del procedimento di impugnazione per la revoca della sentenza di fallimento, il giudice delegato può far uso del potere di sospensione della vendita di cui all'art. 108 l.fall., in base al quale può, ricorrendone gravi e giustificati motivi, sospendere determinate attività di liquidazione dell'attivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


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