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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18598 - pubb. 06/12/2017.

Errata notificazione della cartella esattoriale, violazione degli artt. 139 e ss. CPC e garanzia della conoscibilità effettiva degli atti tributari


Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, 16 Novembre 2017. Est. Mancini.

Nullità dell’atto di intimazione di pagamento per errata notificazione della cartella esattoriale – Violazione degli artt. 139 e ss. CPC – Garanzia della conoscibilità effettiva degli atti tributari – Modalità di notificazione


In tema di notificazione di un atto tributario, l’Agente della riscossione, al fine di garantire la conoscibilità effettiva dell’atto impositivo, deve eseguire le ricerche nei confronti del destinatario secondo l’ordine dei luoghi stabiliti tassativamente dall’art. 139 CPC, ovvero nel Comune di Residenza del soggetto o, se questo non è noto, in quello di dimora o del domicilio e darne atto nella relata di notifica; soltanto dopo aver esperito i suddetti tentativi, potrà essere eseguita la notificazione nelle forme di cui all’art. 60, lett. e) DPR 600/73 (notificazione agli irreperibili “assoluti).
L’errata notificazione dell’atto presupposto (cartella esattoriale), travolge anche quello successivo (atto di intimazione di pagamento). (Diego Cuccù) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Diego Cuccù – Studio Legale Tributario


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