Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18592 - pubb. 05/12/2017

Revocatoria fallimentare e distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Cassazione civile, sez. I, 02 Novembre 2017, n. 26062. Est. Dolmetta.


Contratti di garanzia - Fideiussione e contratto autonomo di garanzia - Distinzione - Effetti ai fini della revocatoria fallimentare - Incidenza per la massa dei creditori



Il fatto che fideiussione e contratto autonomo diano luogo a figure di garanzia tra loro diverse non comporta che le stesse siano regolate, o debbano venire regolate, in modo diverso sotto ogni profilo di disciplina; ai fini della revocatoria, infatti, nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario, il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici - sotto il profilo dell'attribuzione patrimoniale - a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo che trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia e che risulta dunque revocabile ex art. 67, comma 2, l.fall. al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso) che soggettivi.

A ben vedere, anzi, nel porre a confronto fideiussione e contratto autonomo rispetto all'angolo visuale del fallimento (o liquidazione coatta) del debitore principale, è proprio questa seconda figura a risultare di maggiore peso e incidenza per la massa dei creditori insinuati, in quanto il contratto autonomo assicura al garante che ha pagato un regresso assai più agevole di quello del fideiussore, perchè in sè svincolato dalle vicende inerenti al rapporto garantito (salvo il caso ricorrano gli estremi dell'exceptio doli generalis). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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