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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18547 - pubb. 28/11/2017.

Opposizione allo stato passivo: eccezioni e documenti in caso di mancata presentazione di osservazioni


Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2017, n. 24160. Est. Dolmetta.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni - Proponibilità - Mancata presentazione delle osservazioni ex art. 95 legge fall. - Irrilevanza - Fondamento


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, comma 2, l. fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello, con conseguente inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c. (massima ufficiale)

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