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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18527 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Giugno 2008, n. 16656. Est. Nappi.

Fallimento - Chiusura - Istanza di riapertura - Diniego - Reclamo alla corte d'appello - Decreto di conferma del rigetto - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze


Il decreto con cui la corte d'appello, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza del creditore di riapertura del fallimento, conferma il predetto diniego, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè tale provvedimento non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore stesso, il quale può riproporre la propria istanza ovvero anche agire in sede ordinaria, con azione di accertamento o di condanna. (massima ufficiale)

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