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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18513 - pubb. 23/11/2017.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c.


Cassazione civile, sez. VI, 30 Novembre 2016. Est. Magda Cristiano.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Art. 182, comma 2, c.p.c. - Applicabilità


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. che impone al giudice di promuovere la sanatoria, con effetto "ex tunc", dei difetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativi alla procura, senza il limite delle preclusioni processuali. (massima ufficiale)

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