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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18490 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. III, 26 Maggio 2003, n. 8327. Est. Finocchiaro.

Fallimento - Effetti - Per il fallito - Incapacità - Chiusura della procedura - Perdita della capacità processuale del curatore e riacquisto della stessa da parte del fallito - Dichiarazione del procuratore costituito - Mancanza - Interruzione del processo - Esclusione


Il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato. Pertanto, nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, costituito a mezzo di procuratore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale nel corso di un grado del giudizio, implicando la cessazione dalla carica del curatore ed il conseguente venir meno della sua capacità processuale, con riacquisto della capacità processuale da parte del fallito, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 cod. proc. civ. ed è irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore ove sia mancata la dichiarazione suddetta. (massima ufficiale)

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