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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18487 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 28 Agosto 2004, n. 17205. Est. Graziadei.

Abuso del diritto di credito - Responsabilità - Presupposti - Iscrizione ipotecaria dopo il deposito di domanda di concordato preventivo da parte del debitore - Sussistenza della responsabilità - Esclusione


La responsabilità risarcitoria per abuso del diritto di credito , anche in relazione all'inosservanza dei generali doveri di lealtà e correttezza posti dall'art. 1175 cod. civ., postula un comportamento lesivo dell'interesse del debitore che esorbiti dal limite della ragionevole tutela dell'interesse del creditore, secondo una valutazione da effettuarsi al momento in cui il comportamento stesso è tenuto. Tale abuso non è configurabile nell'iscrizione di garanzia ipotecaria, per il solo fatto che segua la data della presentazione da parte dell'obbligato di domanda di ammissione al concordato preventivo, e che quindi, a norma dell'art. 168 legge fallim., non autorizzi il promuovimento o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore e non attribuisca prelazione nel rapporto con gli altri creditori concorrenti: l'ipotecante, infatti, mantiene prelazione rispetto ai crediti eventualmente insorti dopo l'indicata data, ed inoltre, si riappropria di tutte le sue facoltà, anche nei confronti del debitore, ove il concordato non vada a buon fine ed il successivo fallimento si chiuda senza il soddisfacimento (in tutto o in parte) delle sue ragioni (art. 120 legge fallim.). (massima ufficiale)

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