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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18482 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Aprile 2011. Est. Mercolino.

Chiusura del fallimento - Effetti - Giudizio per revocatoria fallimentare pendente avanti alla Corte di cassazione - Chiusura della procedura concorsuale - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento


La chiusura del fallimento intervenuta nel corso del giudizio di revocatoria fallimentare pendente avanti alla Corte di cassazione determina la improseguibilità del giudizio e la cessazione della materia del contendere tra il terzo convenuto in revocatoria e l'amministrazione fallimentare, in quanto la pendenza della procedura si configura quale condizione di proseguibilità dell'azione, poichè la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato, in cui essa consiste, ha come termini soggettivi le parti dell'atto e, dall'altro lato, i creditori concorrenti riuniti in massa; inoltre, con la chiusura della procedura senza la necessità di liquidare il bene già oggetto dell'atto di disposizione, viene meno anche l'interesse alla predetta pronuncia di inefficacia. (massima ufficiale)

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