Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18476 - pubb. 11/01/2017

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Cassazione civile, sez. II, 14 Dicembre 2015, n. 25135. Est. Lombardo.


Chiusura del fallimento - Provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento - Inesistenza - Fondamento - "Querela nullitatis" - Legittimati passivi - Individuazione



La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore, sicché il provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere e ogni interessato può farne valere l'inesistenza senza limiti di tempo, sia in via di eccezione, che con azione di accertamento, in quest'ultimo caso convenendo in giudizio, non gli autori dell'atto, ma i soggetti nella cui sfera giuridica esso ha prodotto i suoi effetti. (massima ufficiale)


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