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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18459 - pubb. 16/11/2017.

Holding occulta e responsabilità da direzione e coordinamento


Tribunale di Padova, 01 Agosto 2017. Est. Sabino.

 


L’unica sede rilevante ex art. 9 l.f. ai fini dell’individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento di una società di fatto è la sede della stessa (restando irrilevante la residenza dei soci, che falliscono solo in estensione e non in quanto imprenditori), deve ritenersi che il centro direttivo e amministrativo degli affari della società di fatto vada individuato nella sede legale e amministrativa delle società etero dirette: il luogo da cui provengono le direttive per l’attività di impresa svolta dalle società di fatto deve ragionevolmente intendersi coincidente con le sedi principali delle società etero dirette poiché è in relazione alle attività di queste ultime che sono state assunte le scelte strategiche per la realizzazione dell’interesse sovradimensionato
 
L’imminente scadenza del termine annuale di cui all’art. 10 l.f. è una circostanza idonea a legittimare la riduzione dei termini a comparire di cui all’art. 15 co. 3 l.f.
 
Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione ex art. 2497 c.c. da parte del Curatore della società etero diretta inizi a decorrere dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento della società eterodiretta che lamenti un danno atteso che il singolo atto gestorio va valutato come lesivo o meno dell’interesse della società solo all’esito della gestione complessiva. Vale sempre il principio per cui il dies a quo inizia a decorrere solo quando il danno si sia concretamente prodotto e manifestato.
 
La holding personale ricorre ogni qualvolta una persona fisica agisca in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso un’attività svolta professionalmente, con organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi: il che consente la configurabilità di una autonoma impresa assoggettabile a fallimento, sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo (c.d. holding pura), sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (holding operativa).
 
L’esistenza di una holding di fatto è provata dalla ricorrenza di una serie di indici sintomatici, quali: la detenzione da parte dei soggetti – imprenditori individuali o soci della società di fatto holding – di quote societarie delle società cd “figlie”; lo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di ruoli preponderanti nell’amministrazione delle medesime; la coincidenza tra le attività e l’organizzazione delle società di capitali controllate; lo svolgimento dell’attività di impresa in locali anche parzialmente coincidenti; l’esistenza di ricavi derivanti soprattutto da fatturati intercompany.
 
La valutazione di insolvenza dell’imprenditore di cui sia richiesto il fallimento va condotto sulla base del patrimonio della società medesima e nel caso di holding occulta, non vi è alcun patrimonio attribuibile all’ente, che quindi non è in grado di far fronte alla richiesta risarcitoria avanzata dal Fallimento istante. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio


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