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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18458 - pubb. 16/11/2017.

Prescrizione dell’azione di ripetizione di interessi anatocistici: la banca non è tenuta a specificare la natura delle rimesse


Cassazione civile, sez. VI, 26 Luglio 2017, n. 18581. Est. Falabella.

Contratti bancari – Interessi anatocistici – Azione di ripetizione di indebito promossa dal cliente – Prescrizione ordinaria decennale – Decorrenza – Differente a seconda della natura delle rimesse – Valutazione della natura delle rimesse: spetta al giudice – Onere di allegazione specifica da parte della banca – Esclusione


L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.
Compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Si deve escludere che la banca, convenuta in ripetizione, sia onerata dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Mario Chirico


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