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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18439 - pubb. 14/11/2017.

Spese a favore di associazione sportiva dilettantistica e valutazione di inerenza e congruità rispetto al volume d’affari


Commissione tributaria regionale di Bologna, 02 Novembre 2017. Est. Morlini.

Spese a favore di associazione sportiva dilettantistica - Qualifica ex lege come spese pubblicitarie se rispettato il limite quantitativo dell’art. 90 comma 8 L. n. 289/2002 - Sussiste

Spese a favore di associazione sportiva dilettantistica - Valutazione inerenza in ordine a congruità costi rispetto a volume d’affari e oggetto sociale - Non sussiste


Artt. 90 comma 8 L. n. 289/2002, 108 comma 2 DPR n. 917/1986

Ai sensi dell’articolo 90 comma 8 L. n. 289/2002, le spese sostenute sono qualificate ex lege come pubblicitarie se si verificano quattro condizioni: il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica; è rispettato il limite quantitativo di spesa previsto dalla norma; la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 comma 8 L. n. 289/2002, non occorre una valutazione di inerenza in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d’affari ed all’oggetto sociale, posto che la norma pone una presunzione assoluta, oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata: consegue che deve considerarsi irrilevante ogni considerazione circa la antieconomicità della spesa in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

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