Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18433 - pubb. 11/11/2017

Responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari

Cassazione civile, sez. III, 31 Luglio 2017, n. 18928. Est. Giuseppina Luciana Barreca.


Società di intermediazione mobiliare - Attività del promotore finanziario - Responsabilità diretta del preponente - Configurabilità - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra le parti - Necessità - Responsabilità (anche) diretta della società di intermediazione mobiliare - Compatibilità - Sussistenza - Fattispecie



In tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l'insorgenza di una responsabilità (anche) diretta a carico della società, la cui configurabilità non è preclusa dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (già art. 5, comma 4, della legge n. 1 del 1991), il quale si limita a prevedere un'estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche l'accertamento della potenziale responsabilità per fatto proprio. (Nell'applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito sulla responsabilità diretta della S.I.M., la quale aveva omesso di dimostrare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e di avere agito con la specifica diligenza richiesta). (massima ufficiale)


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