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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18399 - pubb. 07/11/2017.

Obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle spese di ricostruzione o manutenzione


Cassazione civile, sez. VI, 09 Agosto 2017, n. 19779. Est. Scarpa.

Condominio - Spese di manutenzione (ripartizione) - Soffitti, solai, volte, lastrici solari - Lastrico solare o terrazza a livello di uso esclusivo - Opere di manutenzione straordinaria degli stessi - Spese di riparazione o ricostruzione - Criteri di riparto - Concorso del condominio - Fondamento - Potere deliberativo dell'assemblea - Sussistenza - Sindacato in sede di impugnazione - Limiti


In tema di condominio negli edifici, l'obbligo dei proprietari di unità abitative sottostanti il lastrico solare o la terrazza a livello in uso o di proprietà esclusivi di concorrere, nella misura dei due terzi, nelle relative spese di ricostruzione o manutenzione, ex art. 1126 c.c., trova fondamento nel principio per cui i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'"utilitas" che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai singoli appartamenti; sicché, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell'edificio (quali solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), spettano all'assemblea, cui è riservata una valutazione discrezionale di merito che, come tale, esula dal controllo di mera legittimità rimesso al giudice attraverso l’impugnativa di cui all’art. 1137 c.c. (massima ufficiale)

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