Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18396 - pubb. 11/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 1992, n. 6444. Est. Bibolini.


Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - Deposito successivo alla chiusura della procedura concorsuale - Decreto del giudice delegato di non luogo a provvedere - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Reclamo al Tribunale ex art. 26 legge fall. - Esperibilità



In tema di fallimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. il decreto con il quale il giudice delegato, anziché provvedere all'istruzione della causa a norma degli artt. 98 e 99 legge fall., ha dichiarato non luogo a provvedere su di una opposizione allo stato passivo in quanto depositata successivamente alla chiusura della procedura concorsuale, atteso che, mentre con riguardo al provvedimento di chiusura del fallimento va proposto reclamo alla Corte di Appello a norma dell'art. 119 legge fall., il detto decreto resta soggetto al reclamo al Tribunale e a norma dell'art. 26 legge fall.. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Italo BOLOGNA Presidente

" Renato BORRUSO Consigliere

" Vincenzo BALDASSARRE "

" Giovanni OLLA "

" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.P.A. S.A.G.A. SOCIETÀ AMMINISTRAZIONE GESTIONE ALBERGHI, in persona dell'amministratore delegato in carica, con sede in Napoli, Galleria Vanvitelli n. 33, elett. dom. in Roma, via G. Puccini N. 9, presso il Dott. Proc. Antonia Lucchesi, rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso per cassazione, dall'Avv. Ennio Magrì.

Ricorrente

contro

1) SO.GE.A SOCIETÀ GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. con sede in Anacapri, in persona dell'Amministratore unico in carica.

2) FALLIMENTO DELLA SO.GE.A. SOCIETÀ GESTIONI ALBERGHIERE, in persona del curatore.

Intimati

avverso il decreto del giudice delegato in data 26-5-1988. Udita la relazione svolta dal cons. Gian Carlo Bibolini;

Udito il P.M. Dr. Franco Morozzo Della Rocca che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 98 L.F. datato 23-5-1988 la s.p.a. S.A.G.A., Società Amministrazione Gestione Alberghi, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. SO.GE.A, dichiarato esecutivo il precedente 10-5-1988, dolendosi del fatto che il Giudice Delegato, pur avendo ammesso al passivo un proprio credito di L. 122.242.088, avesse completamente omesso di provvedere sia sugli interessi maturati e sulle spese di procedura sostenute, sia su una richiesta risarcitoria di L. 300.000.000 per danni assertivamente causati dalla curatela fallimentare alla proprietà dell'istante;

chiedeva, di conseguenza, l'ammissione al passivo degli ulteriori importi indicati.

In calce al ricorso il giudice delegato scriveva il seguente provvedimento: "Il Giudice Delegato, letto il ricorso che precede, poiché è stata disposta la chiusura del fallimento con provvedimento del 13-5-1988, dichiara non luogo a provvedere. Si comunichi. Roma, 26-5-1988.".

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione ex art.111, comma 2, Cost. la s.p.a. S.A.G.A. deducendo un unico motivo, integrato con memoria; non si costituivano gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico mezzo di cessazione la ricorrente deduce la violazione di legge - art. 111 cost. e, segnalato che il fallimento della s.r.l. SO.GE.A. era stato dichiarato dal Tribunale di Roma in data 27-1-198 su istanza della stessa s.p.a. S.A.G.A., si duole del fatto che il giudice delegato, cui competeva soltanto, su ricorso in opposizione ex art. 98 L.F., di emettere decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione dell'opponente e del curatore, abbia in effetti dichiarato inammissibile l'opposizione stessa, avvalendosi di un potere che non gli competeva, volta che con l'opposizione allo stato passivo viene introdotto un giudizio contenzioso sul quale competente alla pronuncia è il Tribunale.

Pregiudiziale è l'esame dell'ammissibilità del ricorso, avverso il provvedimento emesso nella forma del decreto e nelle circostanze riferite, dal giudice delegato al fallimento della s.r.l. SO.GE.A., in coerenza con le richieste dal Pubblico Ministero. Sul punto è opportuno ricordare che la ricorribilità per cassazione a norma dell'art. 111, comma 2, Cost, è riservato alle sentenze, avendo assunto il dettato Costituzionale una nozione di "sentenza" non formale, secondo l'interpretazione risalente data da questa Corte Suprema (v. Cass. S.U. 30-7-1953 n. 2593, ribadita e puntualizzata da S.U. 23-10-1986 n. 6220), ma sostanziale, per cui deve ritenersi tale qualsiasi provvedimento di giurisdizione munito contestualmente dei caratteri della decisorietà e della definitività, inteso il primo come risoluzione di controversia su diritti soggettivi o status; inteso il secondo come mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare irreversibilmente e definitivamente quei diritti e quegli status. La società ricorrente, ponendo in esame solo il primo dei requisiti ora indicati, ha ritenuto che con il richiamato provvedimento del giudice delegato fosse stata dichiarata inammissibile l'opposizione allo stato passivo per intervenuta e precedente chiusura del fallimento, pur essendo detto giudice privo del potere di pronunciare sull'ammissibilità, o no, del ricorso, potere che sarebbe stato comunque riservato al tribunale adito. Così delineati i termini della questione, oggetto della presente disamina, occorre innanzi tutto rilevare che il provvedimento impugnato, nella sua letteralità non si esprime affatto in termini di "inammissibilità" del ricorso.

Ed invero, in via di normalità il giudice delegato avrebbe dovuto, ex art. 98, comma 2, L.F., fissare con decreto l'udienza per la compazizione del curatore e dell'opponente; tale è la funzione del giudice delegato nella fase iniziale del giudizio di opposizione allo stato passivo, per poi procedere egli stesso all'istruzione della causa (art. 99 L.F.). Peraltro, con la intervenuta chiusura del fallimento, dichiarata dal Tribunale ex art. 119 L.F., si erano verificati gli effetti dell'art. 120, comma 1, L.F. e, tra essi, la decadenza degli organi preposti al fallimento.

Il giudice delegato, quindi, con il rilievo del presupposto che aveva determinato la sua decadenza dalla funzione (per cui egli non era più giudice delegato), si è limitato a rilevare l'insussistenza della funzione stessa che unica lo avrebbe abilitato ad emettere il decreto previsto dall'art. 98, comma 2, L.F., e la pronuncia di "non luogo a provvedere" non riguardava direttamente e letteralmente l'opposizione allo stato passivo, avendo ad oggetto l'unico provvedimento che un giudice delegato nella sue funzioni sarebbe stato competente ad emettere in quella fase, e cioè, il decreto di comparizione delle parti.

Di fronte a questa situazione procedurale, quindi si pone un'alternativa:

a) Il giudice delegato aveva ben pronunciato in presenza della sopravvenuta chiusura del fallimento, per cui l'unico mezzo procedurale a disposizione del creditore, che si vedesse pregiudicato dall'impossibilità di fare valere nel concorso fallimentare le sue ragioni creditorie, era il reclamo alla Corte d'Appello avverso il provvedimento di chiusura della procedura, secondo la disciplina dell'art. 119, comma 2, L.F., reclamo cui la società oggi ricorrente era comunque legittimata, volta che almeno una parte del suo credito era stata ammessa in via definitiva al passivo fallimentare. Da ciò la carenza di interesse a protrarre in fase di legittimità un procedimento (l'ammissione al passivo di crediti) la cui funzione essenziale è quella di determinare la concorrenza fallimentare dei creditori, concorrenza non più possibile in presenza della chiusura della procedura concorsuale.

b) Il provvedimento del giudice delegato era erroneo per carenza del presupposto oggettivo ovvero perché nella sostanza precludeva la procedibilità di un ricorso, sulla cui ammissibilità o procedibilità competente alla pronuncia sarebbe stato comunque l'organo adito (il tribunale); in tale caso l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovrebbe comunque essere affermata sotto il diverso profilo della non definitività del provvedimento del giudice delegato.

Ammesso, infatti, in ipotesi che, in presenza di un ricorso per opposizione allo stato passivo, si abbia una perpetuatio della funzione del giudice delegato ai soli fini della fissazione dell'udienza di comparizione, per cui il giudice che con decreto neghi il provvedimento dovuto rendendo di fatto improcedibile il ricorso, emette un provvedimento soggetto al reclamo di cui all'art. 26 L.F., sia che lo si ritenga provvedimento di carattere meramente ordinatorio, sia che lo si consideri lesivo di un diritto. Il mancato esperimento del reclamo, quindi, rende non definitivo il decreto e, quindi, carente uno dei presupposti della nozione costituzionale di sentenza, secondo i parametri già indicati. Sotto entrambi i profili indicati, quindi, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione deglio intimati, preclude qualsiasi provvedimento sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Roma 17-6-1991.