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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18394 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 25 Marzo 1999, n. 2809. Est. Carbone.

Fallimento - Chiusura del fallimento - Decreto di chiusura - Opposizione - Legittimazione attiva del fallito - Sussistenza - Assistenza di un difensore - Necessità Fondamento


Anche il fallito rientra (giusta disposto dell'art. 119 Legge Fall.) nel novero dei soggetti legittimati alla presentazione del reclamo avverso il decreto di chiusura del proprio fallimento mercè l'assistenza di un difensore, da ritenersi, peraltro, obbligatoria, a pena di inammissibilità dell'istanza, attesa la natura giurisdizionale del procedimento, che tende ad una pronuncia suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo "status" del fallito e sui diritti di quest'ultimo e delle persone che hanno avuto rapporti contrattuali con lui. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Renato SGROI - Presidente -

Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -

Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -

Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MORANDI ANTONIO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CARATTONI, ARTURO GUSSAGO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO MORANDI ANTONIO;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, emesso il 05/03/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brescia, con decreto del 16 gennaio 1997, ha dichiarato chiusa la procedura fallimentare n. 7282 a carico di Antonio Morandi, titolare dell'omonima impresa edile. Avverso questo decreto, il Morandi ha proposto personalmente reclamo ai sensi dell'art. 119 l. .all. presso la Corte d'appello di Brescia. Quest'ultima, rilevato che non era stata effettuata la notifica al curatore fallimentare e che nessuno si era presentato, ha dichiarato nullo il reclamo, perché proposto senza il ministero di un procuratore regolarmente esercente.

La corte territoriale ha rilevato che il procedimento camerale concerne situazioni sostanziali di diritti o di status, quale appunto quella di specie in cui discute del ritorno in bonis del fallito. La circostanza che il reclamante, proprio perché privo dell'assistenza del difensore non è stato in grado di instaurare il contraddittorio, mediante la notifica al curatore, comporta violazione del disposto dell'art. 82 c.p.c. e quindi la nullità radicale del ricorso introduttivo.

Avverso questo provvedimento propone ricorso il Morandi. Nessuno si è costituito il curatore fallimentare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso, si ritiene che il fallito possa adire personalmente il giudice del reclamo, senza bisogno dell'assistenza di un difensore, attesa la natura pubblicistica del procedimento fallimentare.

Il ricorso è infondato.

L'art 119 l.f. legittima anche il fallito a reclamare contro il decreto di chiusura, riconoscendo che l'autonomia e la legittimazione del fallito a chiedere il proprio fallimento, ai sensi dell'art. 6, persiste anche in sede di gravame, ai fini di richiedere la persistenza del proprio fallimento per ottenere il risultato che ritenga il più idoneo ai propri interessi. Tuttavia, il debitore non può proporre reclamo, senza avvalersi dello ius postulandi del difensore.

La norma è ricavabile dal combinato disposto degli art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, secondo cui solo le controversie relative "alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti" sono sottratte al regime di sospensione in periodo feriale. Ne consegue che la disposizione non si applica alla proposizione del reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiari chiuso il fallimento, che resta invece soggetto alla sospensione dei termini nel predetto periodo. Tanto ciò è vero che la sospensione del periodo feriale si applica anche al termine di 15 giorni per proporre reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiari chiuso il fallimento. In questi sensi si è già espressa la giurisprudenza di questa corte, la quale ha sostenuto il principio di diritto sulla base della norma ricavabile dal combinato disposto degli art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, secondo cui le controversie relative "alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti" sono sottratte al regime di sospensione in periodo feriale, non si applica alla proposizione del reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiari chiuso il fallimento, che resta invece soggetto alla sospensione dei termini nel predetto periodo (Cass., 27 marzo 1995, n. 3586). Una soluzione di tal genere si inquadra perfettamente con la natura giurisdizionale del procedimento, che tende a una pronuncia, suscettibile di incidere, con autorità di giudicato, sullo status del fallito e sui diritti di quest'ultimo e delle persone che hanno avuto rapporti contrattuali con costui. Questo profilo è stato tenuto presente, anche di recente, dalla giurisprudenza, secondo cui qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli art. 737 seg. c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status - come avviene, ex art. 5, 4^ comma, l. n. 117 del 1988 per il procedimento di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - esso deve essere completato con le forme adeguate all'oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente. Con l'ulteriore conseguenza che il reclamo avverso provvedimento in camera di consiglio sottoscritto da procuratore esercente extra districtum e da altro abilitato nel distretto, ma indicato solo come domiciliatario, se non è seguito dalla costituzione in giudizio di procuratore esercente nel distretto e menzionato nella procura è affetto da nullità insanabile (Cass., 30 luglio 1996, n. 6900). Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese, in difetto di costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999