Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18391 - pubb. 11/01/2017

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 01 Luglio 2003, n. 10349. Est. Schirò.


Fallimento del contribuente - Riferibile al periodo d'imposta compreso tra dichiarazione e chiusura del fallimento - Art. 10 d.P.R. n. 600 del 1973 - Termine di quattro mesi dalla chiusura del fallimento - Interpretazione - Presentazione della dichiarazione prima della chiusura formale della procedura - Affermazione - Fondamento

Dichiarazione dei redditi finale da parte del curatore ex art. 10 d.p.R. n. 600 del 1973 - Credito del fallimento per indebita ritenuta sugli interessi - Maturati su deposito bancario intestato al fallimento - Controcredito dell'Amministrazione finanziaria verso l'imprenditore fallito - Compensazione - Esclusione - Ragioni



In caso di fallimento la dichiarazione dei redditi relativa allo stato finale della procedura , riguardante il periodo d'imposta compreso tra l'inizio e la chiusura della medesima, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, abrogato a decorrere dal 22 settembre 1998 (dall'art. 9, comma nono, d.P.R. n. 322 del 1998) ma applicabile "ratione temporis", entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento. Tale adempimento del curatore, che presuppone il compimento di tutte le operazioni, necessarie alla definizione dei rapporti giuridico - economici facenti capo al fallimento, in mancanza di una espressa previsione di legge che lo vieti e in considerazione del fatto che l'art. 10, comma quarto, si limita solo a prevedere il termine ultimo, ma non anche quello iniziale per ottemperarvi, deve ritenersi adempiuto in modo legittimo ed efficace anche prima della formale chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 119 della legge fallimentare, quando sussista o una specifica esigenza della procedura o un oggettivo interesse della massa dei creditori e, da un lato, siano stati definiti tutti i rapporti pendenti e, dall'altro, siano noti al curatore tutti gli elementi che compongono il reddito da dichiarare. In caso di omissioni o di incompletezze della dichiarazione, infatti, compete sempre all'Ufficio finanziario, sulla base dei poteri di accertamento riconosciutigli dalla legge, di controllare la dichiarazione dei redditi finale, presentata dal curatore del fallimento. (massima ufficiale)

A seguito della presentazione della dichiarazione finale dei redditi da parte del curatore, il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un imprenditore fallito, che con la chiusura della procedura ritorna "in bonis", non può essere opposto in compensazione con un debito della stessa Amministrazione verso la "massa dei creditori", sia perché diversi sono i soggetti delle opposte ragioni di dare ed avere, in quanto il credito opposto dall'Erario ha come soggetto passivo l'imprenditore fallito mentre quello fatto valere dal fallimento con la dichiarazione finale è un credito della massa, sia perché - compensando tali opposte ragioni di dare e avere - verrebbero pregiudicati illegittimamente i creditori concorsuali, per la violazione del principio di parità di trattamento (Nella specie la Corte ha negato la possibilità di compensare un credito del Fisco verso l'imprenditore fallito con quello relativo alle ritenute, indebitamente operate dalla banca, sugli interessi maturati sul deposito bancario intestato alla procedura). (massima ufficiale)


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