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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18378 - pubb. 03/11/2017.

Riconducibilità della nullità ex art. 30 TUF alla categoria delle c.d. nullità relative


Tribunale di Ravenna, 12 Ottobre 2017. Est. Vicini.

Intermediazione finanziaria – Contratti sottoscritti fuori sede – Mancanza avviso possibilità di recesso – Legittimazione attiva

Intermediazione finanziaria – Contratti sottoscritti fuori sede – Mancanza avviso possibilità di recesso – Prescrizione azione di nullità


La nullità comminata dal settimo comma dell’art. 30, commi 6 e 7, del T.U.F. costituisce una nullità “relativa” o “di protezione”, in quanto funzionale alla tutela del solo “contraente debole”, il cui regime giuridico presenta notevoli affinità con quello dell’annullabilità, dato che non esclude l’efficacia del contratto (l’intermediario resta infatti vincolato dal medesimo fino a quando non ne viene pronunciata l’invalidità). Essa può essere fatta valere esclusivamente dal cliente. (Alessandro Giorgetta) (Enrico Pamphili) (riproduzione riservata)

La nullità prevista dall’art. 30, commi 6 e 7, T.U.F., quale nullità relativa assimilabile all’annullabilità, è passibile di convalida e sottoposta ad un termine di prescrizione di cinque anni. La norma prevista dall’art. 1422 c.c., la quale prevede l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, trova infatti giustificazione nel fatto che la nullità ex articolo 1418 c.c. tutela l’interesse generale, mentre l’articolo 30 del T.U.F. tutela l’interesse di una sola parte, così come accade per l’azione di annullabilità. (Alessandro Giorgetta) (Enrico Pamphili) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandro Giorgetta e del Dott. Enrico Pamphili


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