Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18364 - pubb. 01/11/2017

Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Tribunale Teramo, 23 Ottobre 2017. Est. Sabrina Cignini.


Contratto di conto corrente con apertura di credito - Richiesta ex art. 119 T.U.B. della documentazione relativa al rapporto bancario - Istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto mancanti - Necessità di acquisire al processo tutti gli estratti conto - Ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c da parte del Giudice degli estratti conto periodici mancanti - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali non pattuiti - Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Espletamento di C.T.U. contabile con indicazione dei relativi quesiti



In tema di rapporto di conto corrente bancario qualora la correntista dimostra di aver formalmente richiesto, anche ex art. 119 T.U.B., alla Banca convenuta la documentazione relativa al rapporto bancario senza però ottenere soddisfazione, è ammissibile l’ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ritenuto che, in presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, si legittimano i poteri istruttori d’ufficio ed essendo assolutamente necessaria l’acquisizione al processo degli estratti conto che non siano già stati prodotti in atti. In mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e le C.M.S. - Ai fini del calcolo del TEG si deve computare la C.M.S. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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