Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18336 - pubb. 27/10/2017

Fidejussione omnibus: se il nuovo credito azzera e non aumenta il debito precedente il fideiussore non può invocare la liberazione

Tribunale Taranto, 12 Settembre 2017. Est. Casarano.


Fidejussione cd. omnibus – Liberazione del fideiussore ex art.1956 c.c. – Imperatività della norma – Rinuncia preventiva al diritto da parte del fideiussore – Nullità – Rinuncia operata dal fideiussore-legale rappresentante della società debitrice – Validità

Concessione di nuovo credito per azzeramento di precedente esposizione debitoria – Ammontare pressoché identico – Operatività dell’art.1956 c.c. – Esclusione



Il rilievo che l’art. 1956 c.c. sia una speciale applicazione del precetto generale della buona fede nell’esecuzione del rapporto ha indotto i migliori interpreti a configurarne il precetto come imperativo e quindi inderogabile dalla volontà delle parti del contratto.
Non solo, ma ammettere una rinunzia preventiva, con apposita clausola contrattuale, anche se rispettosa della forma prescritta per le clausole vessatorie, avrebbe implicato la previsione di una clausola di esonero da responsabilità per colpa grave a favore della banca e quindi in dispregio del disposto pure imperativo ex art. 1229 c.c.: e non ci sarebbe alcun dubbio che sarebbe in colpa grave la banca che avesse elargito credito ad un debitore in cattive acque.
In ogni caso il II comma dell’art. 1956 esclude espressamente la validità di una rinunzia preventiva da parte del fideiussore ad avvalersi della liberazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Solo se la persona del fideiussore coincide con la persona del legale rappresentante della società di capitali, la S.C. ha escluso l’operatività dell’art.1956 c.c.; ma l’esclusione si spiega per il fatto che la persona fisica del legale rappresentante della società debitrice chiedendo l’ulteriore credito implicitamente finiva con l’autorizzare, anche nella veste di fideiussore, e quindi in proprio, la concessione di nuovo credito.
L’operatività dell’art.1956 c.c. è tuttavia esclusa dalla mancata l’insorgenza di una più ampia esposizione debitoria per effetto della nuova obbligazione. [Nella fattispecie, il nuovo credito aveva permesso alla debitrice di rientrare dall’esposizione debitoria precedente senza sostanzialmente mutarne l’ammontare.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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