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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18328 - pubb. 26/10/2017.

Contratti con prestazioni corrispettive e valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti


Tribunale di Ravenna, 03 Ottobre 2017. Est. Farolfi.

Contratti con prestazioni corrispettive – Risoluzione del rapporto per mutuo dissenso – Addebito di inadempimenti reciproci – Valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti – Rapporto di dipendenza sul piano causale e di proporzionalità


Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci o una di esse contrasti la domanda di risoluzione avversaria giustificando la propria inadempienza con quella dell'altro contraente, il giudice del merito, prima di assumere una qualsiasi decisione, è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti inadempienti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto.

Qualora in applicazione di tale principio ed alla luce dei risultati dell’istruttoria non risulti possibile stabilire quale dei rispettivi inadempimenti possa essere considerato prevalente ed appaia invece certo che le parti hanno, di fatto, ritenuto cessato il rapporto contrattuale, è possibile dichiarare anche d’ufficio l’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo dissenso (fattispecie in tema di contratto di locazione di motocicletta ed assistenza tecnica per lo sviluppo e la manutenzione della stessa ai fini di partecipare al campionato italiano velocità). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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