Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1832/2009p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Udine, 09 Luglio 2009, n. 0. .


Amministrazione straordinaria – Applicazione delle norme del fallimento – Richiamo espresso – Necessità – Competenza per territorio – Trasferimenti di sede avvenuti nell’anno anteriore – Applicazione dell’art. 9 bis legge fall. – Esclusione.



Le norme che disciplinano la procedura fallimentare non possono essere applicate alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis"), se non espressamente richiamate. Il fallimento e l'amministrazione straordinaria "Prodi bis" sono infatti procedure concorsuali connotate da finalità ed esigenze proprie, hanno una diversa disciplina speciale, sicchè - al di fuori dei richiami espressi (ed eventualmente di lacune normative) - nulla giustifica un'applicazione analogica della normativa dell'una all'altra procedura. Va pertanto ritenuta l'inapplicabilità alla procedura di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis") dell'art. 9 legge fall. il quale, pur ponendo al primo comma la regola generale (comune alla "Prodi bis") della competenza per territorio del Tribunale ove si trova la sede "principale" della società insolvente, in via di eccezione, dispone che i trasferimenti avvenuti nell'anno anteriore sono irrilevanti ai fini della competenza territoriale, in quanto ritenuti, con presunzione legale, fittizi. (fg)