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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18303 - pubb. 24/10/2017.

Onere della mediazione, anatocismo e cumulo di interessi corrispettivi e moratori


Tribunale di Ravenna, 12 Settembre 2017. Est. Farolfi.

Processo civile – Mediazione obbligatoria – Onere a carico dell’opponente

Processo civile – Consulenza tecnica d’ufficio – Fini esplorativi – Indicazione specifica delle questioni oggetto di consulenza – Necessità

Interessi – Anatocismo – Contratto concluso dopo il 30 giugno 2000 – Principio di simmetria

Interessi corrispettivi e di quelli moratori – Sommatoria – Esclusione


E’ sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria, prevista quale condizione di procedibilità del giudizio dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

La CTU non può essere invocata a fini esplorativi, senza indicare in modo specifico le questioni su cui la stessa dovrebbe vertere, ma al solo fine di esonerarsi da ogni onere probatorio (fattispecie in tema di rapporto bancario oggetto di ricognizione di debito e promessa di pagamento per una parte rilevante del credito oggetto di provvedimento monitorio ed in assenza di produzione di una consulenza tecnica di parte).

Risulta irrilevante il richiamo dei principi in tema di illegittima capitalizzazione degli interessi anatocistici con riguardo alla clausola contenuta in un contratto concluso dopo il 30 giugno del 2000 (momento di entrata in vigore della Delibera CICR prevista dall’art. 120 TUB) che sia rispettosa del principio di simmetria.

Nessuna sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è possibile, stante la diversa funzione degli stessi e la loro ontologica incompatibilità, essendo tale operazione piuttosto il frutto di una lettura “distorta” della nota Cass. n. 350/2013. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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