Riscossione del credito oggetto di garanzia in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2001. Est. Plenteda.
Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Credito privilegiato ammesso al passivo fallimentare - Riscossione del credito oggetto di garanzia - Fatto costitutivo del diritto al soddisfacimento privilegiato - Esclusione - Conseguenze - Mancata riscossione - Fatto impeditivo - Onere a carico del curatore - Sussistenza
In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, la riscossione del credito oggetto di garanzia non costituisce fatto costitutivo del diritto al soddisfacimento privilegiato, derivando esso dalla esistenza del credito e della garanzia da cui è assistito, incontestabilmente accertata con la verifica dello stato passivo, mentre incombe sulla curatela fallimentare l'onere di provare la mancata riscossione, costituendo questa evento impeditivo del soddisfo. (massima ufficiale)