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Cassazione civile, sez. I, 21 Novembre 1981. .
Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Liquidatore - Rendiconto ex art. 116 della legge fallimentare - Presentazione - Obbligo - Esclusione - Compenso - Liquidazione - Momento rilevante
Nel procedimento di concordato preventivo con cessione dei beni, il commissario giudiziale ed il liquidatore non sono tenuti a presentare il rendiconto di cui all'art. 116 l. fall. E, pertanto, il compenso a loro spettante va liquidato dopo l'esecuzione del concordato ovvero al momento in cui il concordato venga per qualsiasi causa a cessare. (massima ufficiale)