Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18281 - pubb. 17/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 1997, n. 10028. Est. Proto.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Mancata approvazione - Giudizio conseguente - Ambito - Controllo della gestione ed accertamento della responsabilità del curatore - Inclusione



Il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore, può avere per oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -

Dott. Enrico PAPA - Consigliere -

Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

RIPOLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso l'avvocato STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PINTO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

NUOVA CIMAS Srl., D'ALELIO ERMINIO, TREVISI SERGIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 832/95 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/6/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/6/97 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;

udito per il ricorrente, l'avvocato Pinto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e cassazione con rinvio della sentenza;

udito per i resistenti, l'Avvocato Batini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con ricorso del 9 luglio 1987 la s.p.a. Officine San Marco chiese di essere ammessa alla procedura di amministrazione controllata. La domanda fu accolta da Tribunale di Livorno, che, con provvedimento del 14 luglio 1987, fissò la durata della procedura in due anni e nominò commissario giudiziario il dottor Antonio Ripoli. Questi, con relazione depositata il 25 settembre 1987, espresse parere favorevole, in vista di alcuni eventi, quali, in particolare, la trasformazione edilizia di terreni; l'annullamento di penali dovute al fisco; accordi con istituti di credito per la concessione di abbuoni.

Al Ripoli fu anche affidata, su sua istanza, la gestione della impresa, ai sensi dell'art. 191 l. fall. Su sua sollecitazione, fu anche disposta la proroga della procedura. Questa fu poi revocata, prima della seconda scadenza, dal Tribunale, che dichiarò, di ufficio, su sollecitazione di un creditore, il fallimento della società.

Il Ripoli, quale commissario giudiziale con poteri di gestioni e di amministrazione della società Officine San Marco in amministrazione controllata, depositò il conto della gestione, ai sensi dell'art.191 l. fall. All'apposita udienza del 4 dicembre 1992, fissata per l'approvazione del conto, nell'assenza del commissario, i creditori intervenuti, presa visione del conto ed udita la relazione del curatore del sopravvenuto fallimento, ne rifiutarono l'approvazione. Il giudice delegato procedette a norma dell'art. 189 l. fall. Si costituirono il fallimento e la Nuova Cimas s.r.l., che avevano contestato il conto.

Con sentenza del 29 maggio 1992 il Tribunale di Livorno non approvò il rendiconto e condannò il Ripoli alle spese del giudizio. 2) La stessa procedura fu adottata nei confronti della s.p.a. Cantieri San Marco, che deteneva il 94% del capitale sociale della società Officine San Marco, e si svolse, secondo lo stesso iter, con analoghi risultati.

Il Ripoli, come commissario con poteri di gestione ed amministrazione controllata, depositò il conto della gestione. All'udienza fissata per l'eventuale approvazione del conto, tutti i creditori presenti, presa visione del conto e della relazione del curatore del fallimento cui nel frattempo era stata assoggetta la società, ne rifiutarono l'approvazione.

Il giudice delegato provvide ai sensi dell'art. 189 c.p.c. Si costituirono la curatela, la Nuova Cimas, la ditta Bale di D'Amelio e Travisi Sergio, che avevano contestato il conto. Anche in questo caso il Tribunale di Livorno, con sentenza del 29 maggio 1992, non approvò il rendiconto e condannò il Ripoli alle spese giudiziali.

3) Avverso queste pronunce propose appello il Ripoli. Resistettero i fallimenti e la Nuova Cimas.

Riuniti i procedimenti, la Corte di appello, adita in sede di impugnazione dal Ripoli, con sentenza 22 giugno 1995 confermò le due decisioni di primo grado.

La Corte - analizzati gli elementi messi in luce nella disamina del Tribunale - osservò che il giudizio, instaurato ai sensi dell'art.116 l. fall., in caso di mancata approvazione amichevole del rendiconto, può investire non soltanto i criteri di contabilità, in relazione ad eventuali errori ed omissioni, ma anche il controllo sulla gestione e sull'adempienza del curatore ai doveri di ufficio;

che, in concreto, il rendiconto presentato dal Ripoli era gravemente manchevole sia sul piano contabile che su quello gestionale, avendo il commissario giudiziale violato patentemente i criteri di una conveniente gestione e di buona amministrazione, nonché i doveri di diligenza su di lui incombenti. Rilevò, ancora, che gli addebiti attenevano a fatti obbiettivi, quali: l'omessa annotazione degli interessi sui crediti bancari e delle sanzioni accessorie ai crediti erariali e previdenziali; l'illegittimo inserimento di rivalutazioni immobiliari, di beni mobili, di attrezzature e dei brevetti di utilizzo; l'inserimento all'attivo di un credito di L. 7.272.000.000 verso l'Ansaldo; con riferimento alla società Cantieri San Marco, la rappresentazione del deficit patrimoniale di ben 4.076.666.000 inferiore a quello contabile; l'omessa rappresentazione di una serie di dati contabili obbligatori determinanti ai fini della valutazione della opportunità del mantenimento della procedura; il fatto che le scritture evidenziavano un debito verso le banche per 773.000.000 contro quello insinuato al passivo di L. 3.460.000.000 per effetto della capitalizzazione di interessi convenzionali; la rappresentazione di rivalutazioni immobiliari per un importo di L. 6.540.000.000 contro quelle consentite risultanti dalle scritture di L. 5.233.000; la rappresentazione nel rendiconto alla voce "magazzino" di L. 205.000.000, a fronte del minore importo risultante dalle scritture di 41.000.000. Osservò, infine, che le contestazioni distinguevano la situazione contabile e di gestione rappresentata nel rendiconto presentato dal Ripoli, da quella reale, depurata dalle previsioni, rappresentazioni e valutazioni illegittime.

4) Questa pronuncia è stata impugnata in questa sede dal Ripoli, in base a quattro motivi. La curatela del fallimento Officine San Marco e Cantiere San Marco ha depositato procura speciale. Il ricorrente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La sentenza impugnata, confermando la tesi già espressa dai giudici di primo grado, ha affermato che il giudizio de quo, instaurato ai sensi del combinato disposto degli artt. 116, ult. com. e 191, ult. com., l. fall., essendo mancata l'approvazione amichevole del rendiconto, poteva investire non soltanto i criteri di contabilità, in relazione ad eventuali errori ed omissioni; ma anche il controllo della gestione e sulla adempienza ai doveri dell'ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia; fermo restando il principio, secondo cui la violazione di tali doveri poteva implicare responsabilità risarcitoria e costituire, quindi, ragione ostativa all'approvazione, soltanto in caso di pregiudizio alla massa o ai singoli creditori.

Muovendo da tale premessa, ha, poi, esaminato il rendiconto di cassa e i risultati della gestione delle due società affidate dal tribunale al commissario, ed ha stabilito che, in concreto, il rendiconto presentato dal Ripoli era incompleto e gravemente manchevole sia sul piano contabile che su quello gestionale, ed in contrasto con ogni criterio di buona amministrazione e di doverosa diligenza. Ha osservato, in particolare, che gli addebiti attenevano a fatti obbiettivi e circostanziati. E riguardavano (tra l'altro) l'omessa annotazione sia degli interessi convenzionali e legali sui crediti bancari, sia delle sanzioni accessorie (per 10.187 milioni) ai crediti erariali e previdenziali; l'illegittimo inserimento di rivalutazioni immobiliari (per 17.89 4 milioni, contro i 7.159 milioni risultanti dai libri contabili), di beni mobili, di attrezzature e dei brevetti di utilizzo, indicati nel rendiconto malgrado la inesistenza di qualsiasi indicazione nelle scritture;

l'inserimento all'attivo di un credito di L. 7.272 milioni verso l'Ansaldo, per danni conseguenti alla anticipata risoluzione di contratti di appalto, nonostante la stipulazione di una transazione per la minor somma di L. 813.800.000; con riferimento alla società Cantieri San Marco, la rappresentazione di un deficit patrimoniale di L. 4.076.666.000 inferiore a quello contabile;

l'omessa rappresentazione di una serie di dati contabili obbligatori, determinanti ai fini della valutazione della opportunità del mantenimento della procedura (come l'omessa annotazione del maggior debito correlato al maturare di interessi in favore delle banche); un debito verso le banche, indicato in L. 773 milioni, contro quello insinuato al passivo di L. 3.460 milioni per effetto della capitalizzazione degli interessi convenzionali; la rappresentazione di rivalutazioni immobiliari per un importo di L. 6.540 milioni, contro quelle risultanti dalle scritture di L. 5.233.000; la rappresentazione nel rendiconto alla voce "magazzino" di L. 205 milioni, a fronte del minore importo risultante dalle scritture di 41 milioni.

2) Il ricorrente col primo motivo del ricorso contesta la premessa da cui muove la Corte territoriale, deducendo che i limiti propri del giudizio per rendiconto precluderebbero l'esame e la valutazione delle modalità di gestione (riservate all'eventuale successivo giudizio di responsabilità), dovendo il giudizio stesso essere limitato al solo rendiconto di cassa e, quindi, alle questioni inerenti alle singole poste inserite nel rendiconto; e, in caso di non approvazione, ai soli eventuali ammanchi, appropriazioni ed errate contabilizzazioni e storni di fondi. A sostegno della propria tesi osserva che i limiti propri del giudizio del rendiconto troverebbe una base normativa testuale nella ristrettezza dei termini previsti per l'impugnazione; nella terminologia usata negli artt.263-266 c.p.c., che richiamano fatti storici e non anche valutazioni, e prevedono come mezzo di prova il giuramento; nella struttura dell'analogo giudizio di responsabilità degli amministratori di società; nell'esistenza, infine, di due giudizi in materia amministrativo-contabile.

2.1. Il motivo è infondato.

La tesi accolta dai giudici del merito è conforme all'indirizzo assai risalente (cfr. Cass. 13 giugno 1953 n. 1742) e consolidato (cfr. ex plurimis, Cass. 22 aprile 1954 n. 1229, Cass. 19 novembre 1957 n. 4430, Cass. 17 aprile 1968 n. 1132, Cass. 10 maggio 1974 n. 1339, Cass. 23 gennaio 1985 n. 277) di questa Corte, seguito, senza contrasti, dalla giurisprudenza di merito, secondo cui, in caso di mancata approvazione del conto della gestione del curatore, il giudizio che ne consegue può avere per oggetto "non solo gli errori materiali, le omissioni e i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori" (Cass. 10 maggio 1974, cit.). Principio che va qui ribadito, considerando che con la mancata approvazione del conto si instaura un'autonoma fase contenziosa, costituita da un giudizio di cognizione sulla domanda proposta da chi contesta il conto, il cui contenuto è determinato dalle contestazioni mosse (alle singole partite o anche a quelle che involgono un giudizio di responsabilità) e sulla difesa del soggetto che ha reso il conto; nel quale è anche possibile cumulare l'azione volta al chiarimento dell'intero svolgimento della gestione e l'azione di responsabilità che tende, invece, all'accertamento dei danni che si assumono colposamente cagionati dal gestore nello svolgimento dei suoi compiti (cfr. Cass. 10 maggio 1974, cit.). 2.2. Le argomentazioni contrarie del ricorrente, per un verso, non considerano che l'azione di rendiconto è diretta a verificare la correttezza della gestione, in ragione dell'incarico e dell'ufficio ricoperto, e che esso non può perciò esaurirsi nella mera descrizione contabile della amministrazione, in quanto, se il comportamento del gestore deve essere valutato secondo l'obbligo di diligenza che normalmente incombe sui soggetti chiamati a svolgere un'attività nell'interesse altrui, il giudizio deve, necessariamente, poter estendersi al modo con cui l'incarico è stato effettuato. Per altro verso, non tengono conto della specialità del giudizio di rendiconto nelle procedure concorsuali rispetto al procedimento ordinario regolato dagli artt. 263 e seg. c.p.c.; specialità già sottolineata in altra occasione da questa Corte (cfr. Cass. 24 ottobre 1995 n. 11046), che rende soltanto in parte ad esso applicabili norme ed istituti dettati per una tipologia dei rapporti di gestione e dei rendiconti non sempre compatibili con la peculiarità propria del sistema fallimentare e correlati a situazioni; anche di mera incidenza privatistica, assai differenziate tra loro.

3) Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme processuali per la mancata determinazione del conto. Il ricorrente deduce che i giudici del merito avrebbero omesso di considerare che dalla mancata approvazione del rendiconto discendeva l'obbligo di procedere comunque alla sua approvazione, previo espletamento di una consulenza tecnica, per eliminare eventuali manchevolezze o rettificarne gli errori.

Il motivo è inammissibile, perché propone una questione che non e stata dedotta (nè poteva essere esaminata) nella pregressa fase del giudizio. Con l'atto di appello il dott. Ripoli si è, infatti, limitato a censurare le statuizioni della sentenza di primo grado, relative alla natura ed all'oggetto del giudizio di rendiconto, riproponendo il tema della gestione da lui svolta e degli accertamenti in ordine agli addebiti contestatigli. 4) Col terzo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare il punto decisivo, relativo ai limiti del mandato gestorio affidato al dott. Ripoli. E deduce che, essendo stato posto in luce come il risanamento delle due aziende sarebbe potuto avvenire solo con il ricorso a mezzi estranei alla normale conduzione delle imprese (edificabilità dei terreni industriali, ecc.), questo era il contenuto del mandato conferitogli ed al quale si era puntualmente attenuto; sicché, in definitiva, "le apparenti dissennatezze della sua gestione altro non costituivano che l'esatto compimento degli incarichi che gli erano stati conferiti". 4.1. La censura non ha consistenza, in quando il vizio denunciato attiene ad un punto privo di ogni carattere di decisività. L'incarico che il tribunale affida al commissario giudiziale, a norma dell'art. 191 l. fall., è, infatti, un officium, e tale qualificazione gli impedisce (indipendentemente dalla estensione e dalla intensità della gestione demandatagli e dal comportamento di altri organi della procedura) di compiere atti incompatibili con le finalità del risanamento dell'impresa (arti 87 l. fall.). Il commissario giudiziale è, anzi, tenuto a denunciare i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne venga a conoscenza (art. 192, sec. comma, l. fall.), anche a prescindere dall'obbligo di riferire ogni due mesi sull'andamento dell'impresa (art. 192, primo comma).

5) Col quarto motivo si denuncia omessa motivazione su punti decisivi concernenti singoli presunti addebiti della gestione. Il ricorrente contesta le valutazioni compiute dalla Corte di appello in ordine alle singole scelte operative (mancate variazioni urbanistiche e condono del debito iva; riduzione dei debiti con le banche, perdita di valore dei brevetti e mancata previsione dell'indennità di preavviso per lire 1 miliardo; risarcimento danni Enel; sbilancio di oltre L. 32 miliardi; aumento di capitale per L. 5.066.000.000) sulle quali è stato costruito il giudizio negativo di merito.

Anche questa censura non ha consistenza.

Essa, infatti, tende a conseguire una diversa valutazione in questa sede di fatti e di situazione già ampiamente esaminati dalla Corte del merito, che ha dato correttamente ed ampiamente conto dell'iter argomentativo seguito nel proprio apprezzamento (v. sub 1.) e sul quale ha fondato la statuizione impugnata.

6) In conclusione, non sussistono le violazioni di legge denunciate col primo motivo; ne' i vizi di motivazione prospettati col terzo e col quarto motivo. Il ricorso, va, pertanto, rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due curatele fallimentari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive L. 6.190.000, di cui lire seimilioni per onorario.

Così deciso il 23 giuno 1997 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.