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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18259 - pubb. 18/10/2017.

Sulla responsabilità medica del dentista


Tribunale di Taranto, 12 Luglio 2017. Est. Rossella Di Todaro.

Responsabilità medica – Dentista – Natura contrattuale del rapporto – Nesso causale regola del più probabile che non – Ripartizione onere prova – Obbligo di informazione


Il rapporto che si instaura con il dentista di fiducia ha natura contrattuale, per cui era onere del medico adempiere l’obbligazione assunta con la diligenza professionale dovuta in base alle cognizioni tecnico scientifiche del periodo, gravando sullo stesso l’onere di dimostrare, in caso di esito negativo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Per stabilire la sussistenza del nesso causale, si usa la regola del più probabile che non, non valendo ad escludere il nesso causale la considerazione che per eventi eccezionali una infezione possa derivare anche da un intervento eseguito perfettamente.

Accertato dunque l’evento e il nesso di causalità con la condotta del medico, è onere di quest’ultimo provare di aver osservato tutto il protocollo medico previsto per il tipo di farmaco usato e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento.

Il medico è sempre tenuto ad informare il paziente delle terapie a cui lo sta sottoponendo e dei rischi connessi (conseguenze possibili, effetti collaterali), in particolar modo quando tali terapie sono potenzialmente pericolose, anche se necessarie.

Non vale ad escludere il nesso eziologico quella minima percentuale di casi in cui, pur essendo stato eseguito perfettamente l’intervento, comunque si determina l’infezione, perché era comunque onere del medico dimostrare che si fosse verificata una infezione fondata su cause eccezionali, prova che invece non è stata data. (Angelo Pulito) (Maria Cristina Tallini) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Angelo Pulito e Maria Cristina Tallini


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