Sui poteri istruttori ufficiosi del giudice nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento
Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2016. Est. Bisogni.
Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - istruzione - Credito di lavoro - Art. 421 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione
L'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale. (massima ufficiale)