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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18255 - pubb. 18/10/2017.

Sui poteri istruttori ufficiosi del giudice nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento


Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2016. Est. Bisogni.

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo - istruzione - Credito di lavoro - Art. 421 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione


L'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell'art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale. (massima ufficiale)

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