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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18243 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2000. Est. Proto.

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Mancata approvazione - Conseguenze - Domanda di responsabilità proposta dal nuovo curatore all'esito della revoca del precedente e della mancata approvazione del rendiconto - Notifica al curatore revocato - Necessità


Il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione del curatore può avere legittimamente ad oggetto non soltanto gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio adottati, ma anche l'accertamento delle responsabilità del curatore medesimo, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, stessa legge, ma l'esercizio di tale azione non costituisce un effetto normale ed automatico della mancata approvazione del conto, ne’ implica deroghe alle regole sul procedimento stabilite per il giudizio di cognizione ordinario . Ne consegue che, all'esito della revoca del precedente curatore, e per effetto della mancata approvazione del conto da questi presentato al giudice delegato, ben può il nuovo curatore instare, in seno al procedimento ex art. 116 legge citata, per l'azione di responsabilità ex art. 38, ma ha l'onere di notificare tale domanda al precedente curatore ove questi non abbia provveduto a costituirsi ritualmente, una volta apertasi la fase contenziosa. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Presidente -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Vincenzo PROTO - rel. Consigliere -

Dott. Stefano BENINI - Consigliere -

Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO RESIDENZIALE MONTELEONE Snc di LODICO CALOGERO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso l'avvocato CAIAFA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BRIGNOLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEBUONO 5, presso l'avvocato BRIGNOLA A. FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2695/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/08/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso in data 4 dicembre 1991 il curatore del fallimento "Residenziale Monteleone s.n.c di Ludovico Calogero chiese al Presidente del Tribunale di Roma l'autorizzazione ad eseguire un sequestro conservativo fino alla concorrenza di lire 500 milioni in danno dell'avvocato Salvatore Brignola, nei cui confronti intendeva proporre, autorizzato dal giudice delegato, azione di responsabilità, a norma dell'art.38 l.fall., per le omissioni e gli abusi da lui commessi come (già) curatore della stessa procedura; in particolare, per omesso versamento sul conto del fallimento delle somme incassate come canoni di locazione e per il danno da mancata disdetta dei contratti di locazione, con conseguente minor valore di realizzo degli immobili occupati.

La misura cautelare fu autorizzata fino a concorrenza di lire 400.000.000.

Eseguito il sequestro, lo stesso curatore convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Brignola con atto del 19 dicembre 1991, chiedendo la convalida del sequestro e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Il Brignola si costitui personalmente e contestò la fondatezza delle domande.

2. In sede fallimentare, frattanto, il giudice delegato, in data 21 febbraio 1992, non approvò il rendiconto presentato dal curatore revocato e fissò per l'istruttoria della causa l'udienza del 19 giugno 1992.

Il nuovo curatore, costituitosi in tale giudizio, ripropose l'azione di responsabilità, chiedendo che la condanna fosse pronunciata anche per i danni provocati alla curatela dalle omissioni e violazioni fiscali per imposte non versate, per pene pecuniarie e per soprattasse, nella misura da accertarsi nel procedimento. In questo secondo giudizio il Brignola non si costitui. 3. Le due cause furono riunite presso lo stesso giudice istruttore.

Nel corso dei giudizi il Brignola, sottoposto a processo per fatti di rilevanza penale e condannato, fu, dapprima, sospeso dall'albo per delibera del Consiglio dell'ordine (18 febbraio 1993), e, poi, radiato (9 giugno 1993).

Il processo proseguì senza interruzioni con attività istruttoria.

4. Con sentenza 19 dicembre 1994 il Tribunale convalidò il sequestro e condannò il Brignola al pagamento in favore della curatela di lire 430.425.592, per i diversi titoli dedotti nelle cause riunite.

5. Con sentenza (non definitiva) depositata il 3 agosto 1998 la Corte d'appello, adita dal soccombente, dichiarò nulli gli atti del giudizio n.30365/92 e la relativa sentenza, e nulli altresì gli atti del giudizio n.78821/91 successivi alla data del 18 febbraio 1993 e la relativa sentenza. Sospesa la pronuncia nel merito, dispose, quindi, con separata ordinanza, la rinnovazione degli atti istruttori nulli.

La Corte, con riferimento all'eccezione di nullità del primo giudizio, osservò che, a seguito della sospensione dall'albo degli avvocati del Brignola e della sua successiva radiazione, il processo si era interrotto automaticamente fin dal febbraio 1993 ai sensi degli artt.300, terzo comma, e 301, primo comma, C.P.C., e che pertanto, non essendo intervenuta la sua prosecuzione o riassunzione nelle forme di rito, gli atti successivi erano nulli. In relazione al difetto del contraddittorio eccepito con riferimento al secondo giudizio, la Corte d'appello rilevò che, fissata l'udienza per la discussione del rendiconto, il curatore non poteva riproporre la domanda di responsabilità nei confronti del Brignola in tale sede, se non dopo avergliela notificata, e che, comunque, non gli era stata notificata l'ulteriore richiesta di danni per omissioni e violazioni fiscali contenuta nella comparsa di costituzione del curatore.

6. Avverso questa sentenza la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. Ha resistito con controricorso il Brignola, che ha dedotto pregiudizialmente l'inammissibilita del ricorso per difetto di notifica e della procura.

Il ricorrente ha depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Nel controricorso l'intimato ha eccepito: a) la irricevibilità del ricorso "per erronea notificazione", essendo la relativa notifica avvenuta direttamente presso il domicilio del resistente; b) il difetto di procura, contenendo questa soltanto il riferimento al "provvedimento di nomina del giudice delegato al fallimento".

Le eccezioni sono entrambe infondate.

Sub (a), si osserva.

Dal diretto esame degli atti processuali risulta che, nella fattispecie, il ricorrente ha inutilmente notificato il ricorso nel domicilio eletto dal Brignola in via Lisbona n.20 presso lo studio dell'avvocato Alberto De Chiara, e che l'ufficiale giudiziario non ha provveduto alla notificazione "per avere accertato ivi che l'avv. De Chiara si è trasferito altrove"; che, inoltre, secondo l'attestazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati, alla data della notificazione il De Chiara aveva ancora il proprio studio in via Lisbona 20; che, infine, il ricorso è stato notificato (22 marzo 1999), entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (3 agosto 1988), al domicilio reale, e che il Brignola si è tempestivamente costituito con controricorso per resistere all'impugnazione.

In questo contesto, per cogliere la inconsistenza del rilievo svolto dal resistente, è sufficiente considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione della impugnazione al domicilio reale della parte, anziché al procuratore costituito nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata, non determina l'inesistenza giuridica della notificazione, e che ogni eventuale irregolarità per l'inosservanza dei criteri stabiliti nell'art.330 c.p.c. in ordine al luogo della notificazione, resta, comunque. sanata con la costituzione dell'intimato (cfr.Cass.23 giugno 1997, n. 5575; 26 maggio 1994, n. 5169 e Cass.3 febbraio 1988, n. 1070). Sub (b), si osserva che sussiste il requisito della specialità del mandato, richiesto dall'art.365 c.p.c., in quanto la procura al difensore, conferita dal curatore, autorizzato dal giudice delegato con provvedimento depositato il 21 gennaio 1999 e allegato agli atti, è stata rilasciata a margine del ricorso e contiene espresso riferimento alla impugnazione da proporre "dinanzi alla Suprema corte di cassazione, relativamente alla sentenza parziale n.2695/98, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma nella causa iscritta al n.rg. 2637/95".

2. Col primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.38 e 116 l.fall., con riferimento all'art.101 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello - affermando la violazione del contraddittorio in relazione alla domanda di ristoro dei danni per omissioni e violazioni fiscali proposta dal fallimento - non avrebbe considerato che l'evento interruttivo si era realizzato il 18 febbraio 1993, quando erano già stati ammessi i mezzi di prova e l'istruttoria (in gran parte) espletata.

Nè essa avrebbe considerato che al curatore revocato era stata data comunicazione del provvedimento di fissazione del termine (4 gennaio 192) per il deposito del rendiconto e dell'udienza (24 gennaio 192) per la discussione; che lo stesso aveva depositato il conto della propria gestione nel termine assegnatogli; che il giudice delegato aveva preso atto (ud.24 gennaio '92) della indisponibilita' del resistente a partecipare all'udienza, rinviando la discussione del rendiconto al 21 febbraio 1992; che a tale udienza il giudice delegato non aveva approvato il rendiconto, dopo avere accertato che il curatore, non comparso, era stato "avvertito e convocato"; che, infine, nella fase contenziosa il fallimento si era limitato a riproporre le stesse questioni già dedotte e contestate all'udienza fissata per l'approvazione del conto.

Col secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt.38 e 116 l.fall., il ricorrente deduce che la Corte d'appello non abbia rilevato che nel procedimento di impugnazione del rendiconto la costituzione delle parti avviene senza formalità e senza l'osservanza dei termini propri del procedimento ordinario.

3. I due motivi (che è opportuno esaminare congiuntamente in quanto prospettano sostanzialmente la stessa questione di diritto) non hanno fondamento.

3.1. La Corte d'appello ha premesso che i due giudizi promossi dal curatore nei confronti del Brignola - il primo (n. 78821/91), avente ad oggetto la convalida del sequestro ed il risarcimento del danno conseguente alle omissioni e agli abusi da lui commessi nell'esercizio delle funzioni di (precedente) curatore della stessa procedura, ed il secondo (n.30365/92), relativo al rendiconto ed alla connessa azione di responsabilità - anche se riuniti in un unico procedimento, dovevano essere considerati distintamente ai fini della pronuncia sulle questioni di nullità dedotte dall'appellante. Ha, quindi, rilevato, con riferimento al primo, che, per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio, sopravvenuta nel corso del procedimento (18 febbraio 1992), del Brignola, costituitosi personalmente ai sensi dell'art.86 c.p.c., sussisteva la dedotta nullità, relativamente agli atti successivi al 18 febbraio 1993, in quanto il processo, sebbene interrotto di diritto al momento dell'evento (art.300, comma 3^, c.p.c.), era, tuttavia, proseguito senza soluzione di continuità, pur non essendo stato riassunto dal fallimento, ne' essendo intervenuta una nuova rituale volontaria costituzione del convenuto.

Questa statuizione non è investita da specifica censura, essendosi il curatore limitato a denunciare con il ricorso per cassazione la violazione delle regole processuali in tema di rendiconto e dell'azione di responsabilità proposta nella stessa sede.

3.2. Con riferimento al secondo giudizio, la Corte ha dichiarato nulli tutti gli atti, per violazione del contraddittorio, rilevando che, all'udienza fissata dal giudice delegato per la discussione del rendiconto, il curatore, costituitosi con apposita comparsa, nei confronti del Brignola, da un lato, aveva riproposto la domanda di responsabilità già fatta valere con il primo giudizio, e, dall'altro, aveva introdotto una nuova domanda di ristoro dei danni per omissioni e violazioni fiscali, senza però provvedere a notificare le domande azionate nel giudizio di rendiconto al curatore revocato, mai costituitosi a norma di legge in quella sede. 3.3. Tali argomentazioni resistono ai rilievi del ricorrente. La sentenza impugnata ha, infatti, distinto l'azione di responsabilità fatta valere dal (nuovo) curatore nei confronti del Brignola, dalla contestazione del rendiconto da quest'ultimo presentato al giudice delegato a norma dell'art.116 l.fall., considerando, per un verso, che la domanda di responsabilità per l'omesso versamento sul conto del fallimento delle somme incassate e per il danno da mancata disdetta dei contratti di locazione, non costituiva una conseguenza automatica della mancata approvazione del rendiconto; per altro verso, che l'ulteriore richiesta di danni costituiva una domanda nuova, mai contestata al Brignola nella sua qualità di curatore (revocato) della procedura concorsuale; correttamente argomentando che nell'uno e nell'altro caso l'azione volta all'accertamento delle personali responsabilità del curatore per il compimento di atti che avevano determinato un pregiudizio alla massa o ai diritti di singoli creditori, anche se instaurata nell'ambito del giudizio di cui all'art.116 l.fall. a seguito e per effetto della mancata approvazione del rendiconto della gestione, avrebbe dovuto essere ritualmente notificata alla parte contro cui essa era diretta.

In questo quadro tutte le censure si rivelano privi di consistenza: da un lato, perché gli atti e i provvedimenti richiamati nel ricorso attengono tutti al rendiconto della gestione instaurata davanti al giudice delegato nella fase non contenziosa, anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni (4 giugno 1993); dall'altro, poiché la Corte d'appello ha fondato la propria ratio decidendi non già sull'affermazione che le contestazioni avverso il rendiconto del curatore richiedano la preventiva costituzione della parte nei termini previsti per il procedimento ordinario o altre particolari formalità; ma sul rilievo che nel giudizio de quo l'azione di accertamento della responsabilità non era stata contestata al Brignola secondo il principio del contraddittorio, non risultando le relative domande a lui notificate, nè avendo, comunque, il Brignola provveduto a costituirsi ritualmente, una volta aperta la fase contenziosa. Rilievo condivisibile, in quanto, se il sistema consente che, nell'ipotesi di mancata approvazione del rendiconto della gestione, a noma dell'art.116, comma quarto, l.fall., il giudizio possa avere ad oggetto anche la responsabilità del curatore, ai sensi dell'art.38, comma secondo, l.fall., l'esercizio di tale azione non costituisce un effetto normale ed automatico della mancata approvazione del conto, nè, comunque, postula una deroga alle regole sul procedimento stabilite per il giudizio di cognizione ordinario.

4. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 18 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2000