Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18239 - pubb. 17/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 25 Febbraio 2005, n. 4086. Est. Di Amato.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Amministratore della società fallita - Facoltà di formulare osservazioni - Sussistenza - Facoltà di proporre contestazioni - Esclusione



L'amministratore della società fallita è legittimato come qualsiasi interessato a presentare osservazioni all'udienza fissata per l'esame del rendiconto del curatore fallimentare, mentre non è legittimato a proporre contestazioni, in quanto, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, legittimati a presentare contestazioni che, ove non risolte amichevolmente, possono dar luogo ad un giudizio ordinario, sono soltanto i creditori ammessi al passivo e il fallito, non rilevando che l'amministratore sia stato avvisato dell'udienza con comunicazione a lui diretta e spedita al suo domicilio. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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