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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18223 - pubb. 14/10/2017.

Impugnazione di crediti ammessi al passivo e data certa ex art. 2740 c.c.


Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2016, n. 19595. Est. Bisogni.

Fallimento - Accertamento del passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Contestazione del titolo posto a sostegno del credito ammesso - Anteriorità rispetto al fallimento - Qualità di terzo dell'impugnante - Art. 2704 c.c. - Applicabilità - Contestazione del curatore - Irrilevanza - Fattispecie in tema di assegno bancario


Il creditore ammesso al passivo fallimentare, il quale si opponga, con l'impugnazione prevista dall'art. 100 l.fall. (applicabile "ratione temporis"), all'ammissione di altro creditore, si pone nella qualità di terzo, e può quindi invocare, al fine di contestare l'anteriorità rispetto al fallimento del titolo posto a sostegno di detto altro credito (nella specie, assegno bancario), i limiti fissati dall'art. 2704 c.c. in tema di certezza e computabilità della data della scrittura privata nei confronti dei terzi, indipendentemente dall'atteggiamento del curatore e, quindi, anche quando questi non l'abbia contestata. Ne consegue che, a fronte di tale contestazione, spetta al creditore opposto di fornire la dimostrazione di detta anteriorità, tramite i fatti contemplati dal citato art. 2704 c.c. e, quindi, con esclusione della prova per testi o presunzioni che sia direttamente vertente sulla certezza della data medesima. (massima ufficiale)

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