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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18216 - pubb. 13/10/2017.

Opposizione allo stato passivo e decorrenza del termine per il ricorso per cassazione


Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017. Est. Fichera.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Ricorso per cassazione – Termine – Decorrenza – Comunicazione di cancelleria


In base alla normativa vigente alla data del 23 febbraio 2012, il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo è comunicato dal cancelliere, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., tramite posta elettronica certificata con biglietto di cancelleria avente il contenuto minimo prescritto dall'allora vigente secondo comma dell'art. 45 disp. att. c.p.c., (indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione, dell'istruttore, del numero del ruolo generale e di quello dell'istruttore e del nome delle parti); così dovendosi ritenere esattamente assolto l'obbligo della "comunicazione", prescritto dal ridetto art. 99 l.fall., senza necessità - ai fini del decorso del termine breve per impugnare - di allegare al biglietto anche il "testo integrale del provvedimento comunicato", come invece espressamente prescritto soltanto a partire dal 20 ottobre 2012, per effetto dell'entrata in vigore del ridetto D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 3. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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