Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18211 - pubb. 12/10/2017

Contratto di conto corrente con apertura di credito ed eccezione di prescrizione decennale

Tribunale Macerata, 26 Settembre 2017. Est. Reale.


Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio a condizioni indeterminate - Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con i relativi quesiti



In tema di rapporto di conto corrente bancario l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto; infatti in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi ultralegali con il rinvio a condizioni indeterminate e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S. (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara). (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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