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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18199 - pubb. 11/10/2017.

Le società costituite nelle forme del codice civile acquistano la qualità di imprenditore commerciale dalla loro costituzione, non dal concreto esercizio dell'attività


Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2016, n. 25730. Est. Loredana Nazzicone.

Fallimento - Società e consorzi - Società commerciali - Fallimento - Assoggettabilità - Attività commerciale - Effettivo esercizio - Necessità - Esclusione - Differenza dall'imprenditore commerciale individuale - Fattispecie


Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva attribuito la qualità di impresa commerciale alla società nel cui oggetto sociale erano compresi l'acquisto, la vendita, la permuta e l'edificazione di immobili in genere). (massima ufficiale)

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