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Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 1975. Est. Pajardi.
Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili - Registrati - Autorizzazione alla vendita - Notificazione ai creditori con diritto di prelazione - Necessità - Reclami - Decorrenza del termine
Nella procedura fallimentare, il provvedimento con il quale il giudice delegato autorizza la vendita di beni mobili iscritti in pubblici registri deve essere portato a conoscenza dei creditori ipotecari, o titolari di similare diritto di prelazione ; solo da tale conoscenza decorre, nei confronti di detti creditori, il termine per proporre davanti al tribunale il reclamo previsto dall'art 26 della legge fallimentare. (massima ufficiale)