Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18181 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Novembre 1978, n. 5437. Est. Sandulli.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili - Adozione della procedura della vendita immobiliare - Sospensione della vendita immobiliare - Sospensione della vendita dopo l'aggiudicazione e prima del versamento del prezzo - Divieto - Limiti - Condizioni



Nella vendita fallimentare mobiliare, qualora venga adottata dal giudice delegato la procedura della vendita immobiliare, con il versamento del prezzo di acquisto in un momento successivo all'incanto, deve ritenersi preclusa al giudice medesimo la possibilita di disporre la sospensione della vendita dopo la aggiudicazione e prima del versamento del prezzo, ai sensi dell'art 108 terzo comma della legge fallimentare, in relazione ad offerte di aumento del sesto del prezzo medesimo, ove tali offerte siano state presentate dopo il decorso del termine di dieci giorni dall'incanto, fissato dall'art 584 primo comma cod proc civ. (massima ufficiale)


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