Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18178 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 1981, n. 322. Est. Scanzano.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Sospensione - Potere del giudice delegato - Esercizio successivo all'aggiudicazione o al versamento del prezzo - Legittimità - Termine finale - Emissione del decreto di trasferimento



In tema di vendita di immobili acquisiti al fallimento la facolta che l'art 108, terzo comma, della legge fallimentare attribuisce al giudice delegato di sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, puo essere esercitata anche dopo l'aggiudicazione e fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento di cui all'art 586 cod proc civ, ed ancorche l'aggiudicatario abbia effettuato il versamento del prezzo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato