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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18170 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 20 Novembre 1987, n. 8558. Est. Rossi.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione - Mancata notifica dell'ordinanza di vendita - Deduzione da parte del fallito - Difetto di interesse


La mancata notificazione dell'estratto dell'ordinanza del giudice delegato al fallimento, che dispone la vendita a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sullo immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti, come disposto dall'art. 108, quarto comma, legge fall., può essere fatta valere solo dai detti creditori e non dal fallito che non vi ha interesse. (massima ufficiale)