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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18166 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 28 Febbraio 1972. Est. Tamburrino.

Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione parziale


L'art 66 n 5 della legge 30 aprile 1969 n 153, nello stabilire il nuovo ordine dei privilegi, dispone che le norme dettate si applicano anche se il privilegio che esso regola e stato fatto valere anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, purchè la procedura sia ancora in corso in tale momento. L'applicazione dello ius superveniens nel corso del processo trova peraltro un limite insuperabile non soltanto nel c.d. giudicato esterno , ma anche nel giudicato interno formatosi a seguito di preclusioni. Pertanto, il nuovo ordine di privilegi non può ricevere applicazione allorquando nella procedura fallimentare, in base a provvedimento definitivo ed esecutivo di riparto parziale anteriore alla legge citata, formato in base all'ordine di privilegi all'epoca vigenti, siano state assegnate e pagate ai creditori le somme realizzate, poiche detto provvedimento - come risulta dall'art 114 (possibilita di recupero delle somme pagate ai creditori solo in caso di revocazione) e 122 della legge fallimentare (divieto di concorso dei creditori per le somme gia percepite nelle precedenti ripartizioni) - da luogo ad una reclusione e ad un giudicato interno alla procedura fallimentare. (massima ufficiale)