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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18159 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 18 Gennaio 1991. Est. Bibolini.

Fallimento - Liquidazione dell'altro - Vendita di immobili - Modalità. Presentazione di seria offerta a prezzo considerevolmente superiore a quello di aggiudicazione - Sospensione della vendita - Competenza - Limiti temporali


In tema di vendita immobiliare in sede fallimentare, la presentazione di una seria offerta a prezzo considerevolmente superiore a quello di aggiudicazione, tale da far ritenere il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello giusto e concretamente realizzabile, può essere presa in considerazione ai fini della sospensione della vendita, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, l.f. (la quale può essere disposta, per ottenere una migliore liquidazione), oltre che dal giudice delegato, dal tribunale in sede di reclamo, anche dopo l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, trovando unico limite nel decreto di trasferimento della proprietà del bene. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente

" Paolo VERCELLONE Consigliere

" Antonio SENSALE "

" Rosario DE MUSIS "

" Giancarlo BIBOLINI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

GUSBERTI GIANNINO, elettivamente domiciliato in Roma Via D. Chelini n. 4, presso l'avv. Franco Cosenza che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gian Luigi Balzarini, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO FAI SNC e ORLANDELLI Ugo;

Intimati

per l'annullamento del decreto del Tribunale di Mantova in data 4.9.-9.9.1986;

udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 18.4.1990 - la relazione della causa svolta dal Cons. Giancarlo Bibolini;

udito l'avv. Cosenza;

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fabrizio Amirante, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice delegato al fallimento della s.n.c. F.A.I. e dei soci in proprio, aveva disposto con ordinanza la vendita senza incanto di entità immobiliari, con la previsione che le offerte di acquisto non avrebbero dovuto essere di entità inferiore a L. 80.000.000, facendo però salva la possibilità di assegnare l'immobile anche ad offerte inferiori.

In base a detta ordinanza il g.d. con decreto 5 agosto 1986 assegnava l'immobile in questione al sig. Giannino Gusberti per il prezzo di L. 75.000.000, unico offerente.

Avverso detto decreto proponeva reclamo al Tribunale di Mantova il sig. Ugo Orlandelli con atto 7-8-86, il quale chiedeva la dichiarazione di nullità del verbale di aggiudicazione; il reclamo individuava la nullità nel rifiuto del g.d. di riaprire la gara in favore dell'Orlandelli, intervenuto dopo che era stato redatto il verbale di aggiudicazione, ma prima che lo stesso fosse sottoscritto dal giudice delegato.

Il Tribunale di Mantova, decidendo sul reclamo e provvedendo con decreto in data 4-9-1986, sospendeva le operazioni di vendita;

annullava il decreto di aggiudicazione del G.D. ordinando la restituzione degli atti la predetto organo per l'ulteriore corso. Il Tribunale, in particolare, rilevava che la stessa statuizione dell'ordinanza di vendita, prevedente la possibilità di vendere a prezzo inferiore a quello di L. 80.000.000, fissato come limite minimo per le offerte della vendita senza incanto, integrava una vendita, non senza incanto, ma a trattativa privata, e tale era la vendita al Gusberti cui il bene era stato aggiudicato a L. 75.000.000;

riteneva che la vendita a trattativa privata di bene immobile non era consentita dalla legge;

riteneva, di conseguenza, che l'aggiudicazione ai Gusberti per L. 75.000.000 non poteva, ne' doveva, essere disposta, mentre invece il g.d. avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 108, 3 comma L.F.. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il sig. Giannino Gusberti (l'aggiudicatario), deducendo tre motivi. Non si costituivano con controricorso gli intimati Curatela fallimentare e sig. Ugo Orlandelli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce, come primo motivo, la violazione dell'art.24-2 comma Costituzione e dell'art. 112 c.p.c..

Sostiene, al fine, il sig. Giannino Gusberti che il Tribunale di Mantova non ha tenuto per nulla conto dell'unico motivo dedotto nel reclamo dal sig. Orlandelli, il quale si era doluto soltanto del fatto che il g.d. si era rifiutato di riaprire la gara, per non essere ancora sottoscritto il verbale di aggiudicazione, ed ha motivato con un argomento del tutto autonomo, estraneo al dibattito tra le parti.

Così operando l'organo del reclamo avrebbe violato il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. ed inoltre il principio della tutela del contraddittorio dell'art. 24 della Costituzione, in quanto il sig. Giannino Gusberti, in allora resistente al reclamo, aveva controdedotto solo sui motivi del reclamante, ma non poteva discutere motivi del tutto estranei al reclamo, introdotti per la prima volta con il provvedimento del Tribunale.

Con il secondo mezzo il ricorrente deduce l'errato riferimento e la contraddittoria motivazione ex art. 108 L.F., ritenendo del tutto illogica ed infondata la motivazione del tribunale sull'illegittimità dell'ordinanza di vendita, e basata sul fatto che, non essendoci stata gara, la vendita era di fatto avvenuta a trattativa privata.

Riteneva, inoltre, privo di pregio il riferimento all'art. 108, 3 comma L.F. sia perché la norma prevede che il g.d. possa, non debba, sospendere la gara, sia perché condiziona detta sospensione al fatto che il g.d. ritenga che il prezzo di gara sia notevolmente inferiore a quello giusto. Nella specie si dovrebbe solo constatare che il G.D. ha ritenuto il prezzo non notevolmente inferiore a quello giusto. Nè sarebbe accettabile il riferimento ad un'offerta superiore, successiva all'aggiudicazione, volta che il parametro sarebbe "inaccettabile ed inconferente".

Col terzo motivo, qualificato in subordine, il ricorrente deduce che nessuna rilevanza assumeva il fatto che al momento dell'intervento di Orlandelli, ad aggiudicazione avvenuta, il verbale non fosse stato ancora sottoscritto dal giudice delegato, volta che il verbale è già perfetto allorché la sua stesura appaia definitiva, indipendentemente dalla sottoscrizione del giudice. I tre motivi possono avere una trattazione unitaria, ove si consideri che il punto nodale della motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Mantova in sede di reclamo, riflesso nella parte dispositiva del decreto, attiene all'esercizio del potere di sospensione previsto dall'art. 108, 3 comma L.F., potere di cui il Tribunale si è avvalso in sede di reclamo, con il conseguente annullamento dell'aggiudicazione già avvenuta.

Quand'anche, quindi, si ritenesse che il Tribunale non aveva il potere di dichiarare d'ufficio la nullità dell'aggiudicazione come conseguenza della nullità della stessa ordinanza di vendita, in quanto consentiva la vendita a trattativa privata in subordine all'esito negativo di quella disposta in base alla disciplina dell'art. 570 c.p.c. (primo mezzo di ricorso); quand'anche, inoltre, si ritenesse che il provvedimento di aggiudicazione era perfetto con la sua redazione da parte del giudice delegato pur in mancanza della sottoscrizione al momento dell'intervento dell'offerta del sig. Ugo Orlandelli, il quale aveva offerto L. 84.000.000 cauzionando con L. 10.000.000 (come da dichiarazione depositata alle ore 9, 50 del 5-8-86), in riferimento al terzo mezzo di ricorso;

quand'anche tutto ciò fosse vero e fondato, si ripete, persisteva pur sempre il potere del giudice delegato e, in sede di reclamo, del Tribunale di Mantova, di esercitare il potere previsto dall'art. 108, 3 comma L.F., potere che, per giurisprudenza costante di questa Corte (vedi Cass. sent. n. 2991-79; n. 322-81; n. 5580-81; n. 2259-85), può essere esercitato anche dopo l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, trovando unico limite nel decreto di trasferimento.

D'altra parte, la sospensione prevista dall'articolo citato, non deve essere confusa con istituti tipici del codice di rito, pur soggetti ad identica qualificazione terminologica (art. 295, 298, 628 c.p.c.). Essa è istituto speciale e tipico dell'ordinamento concorsuale che, per il migliore conseguimento delle possibilità satisfattive della massa dei creditori, per l'utilizzabilità di tutte le possibilità di migliore liquidazione ed anche per la neutralizzazione di manovre ribassistiche, conferisce all'organo direttivo della procedura un vero e proprio potere di revoca e di modifica dell'ordinanza di vendita, nonché di annullamento dei provvedimenti conseguenti (purché anteriori al trasferimento di proprietà); conferisce, inoltre, un ampio potere discrezionale che può esprimersi nella successiva prosecuzione di un procedimento liquidativo in atto a nuove condizioni economiche, nell'inizio daccapo di un procedimento di vendita già iniziato ovvero nel passaggio ad altro tipo di procedimento liquidativo, ponendo cosi nel nulla i provvedimenti già emessi nel corso del procedimento in atto, ad eccezione del decreto di trasferimento dell'immobile. Detto potere, inoltre, una volta che della questione sia investito il Tribunale in sede di reclamo (sulla cui ammissibilità non vi è stata questione nella specie) può ben essere esercitato dall'organo superiore, in virtù dell'investitura dell'intera procedura (art. 23, 1 comma L.F.) che è alla base del potere di decidere il tipo di impugnazione in senso tecnico integrato dal reclamo (art. 26 L.F.), diretto a garantire il controllo di un organo superiore nei confronti dei provvedimenti del giudice delegato.

Nè il tipo di provvedimento assunto è estraneo al mezzo di reclamo proposto dal sig. Ugo Orlandelli, il quale aveva chiesto che, pur in presenza di un provvedimento di aggiudicazione di cui si sostenne la nullità, fosse presa in considerazione la sua proposta di acquisto fatta per L. 84.000.000 e cauzionata con assegno circolare da L. 10.000.000, ponendo in rilievo il danno per la procedura, conseguente all'aggiudicazione ad un prezzo inferiore alla sua proposta di ben 9 milioni di lire.

Il Tribunale, inoltre, richiamando il prezzo minimo della gara ex art. 570 c.p.c., il prezzo inferiore di aggiudicazione (L. 75.000.000) e facendo riferimento agli estremi del reclamo richiamante l'offerta di L. 84.000.000, ha posto in rilievo tutti gli elementi atti a fondare una valutazione in base all'art. 108 3 comma L.F..

Nè può fondatamente sostenersi (2 motivo sub b) che nella specie il prezzo di aggiudicazione non era notevolmente, ma solo lievemente, inferiore a quello giusto. Si tratta, infatti, di una valutazione tipicamente di fatto, riservata al giudice del merito ed alla quale la Corte non può estendere il suo esame in concreto. Infine non è fondata l'argomentazione della ricorrente secondo cui un fatto successivo all'aggiudicazione, quale una offerta a prezzo superiore, non possa essere preso in esame quale parametro che viene definito "inaccettabile ed incongruente" per l'espressione della valutazione richiesta dall'art. 108, 3 comma L.F.. Al contrario, l'Istituto in esame e l'esperibilità del relativo potere fino al momento precedente all'emissione del decreto di trasferimento, ha proprio la funzione di valorizzare, al fine della determinazione del giusto prezzo in concreto del bene, elementi di conoscenza dal giudice non acquisiti in precedenza e che, se noti, non avrebbero consentito l'aggiudicazione a prezzo inferiore. Tra gli elementi di nuova conoscenza, può ben esservi una serie offerta a prezzo notevolmente superiore a quello di aggiudicazione, tale da fare ritenere il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello giusto e concretamente realizzabile.

Detta valutazione è stata fatta dal Tribunale di Mantova in sede di reclamo e l'operato del giudice di merito, per i motivi esposti, è legittimo ed immune da censure.

Meramente conseguente al rilievo svolti è il rigetto del ricorso. La mancata costituzione degli intimati, preclude qualsiasi provvedimento sulle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Roma 18 aprile 1990.