Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18158 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 10 Dicembre 1991, n. 13258. Est. Pannella.


Provvedimenti in materia fallimentare - Vendita di un immobile del fallito - Provvedimento di sospensione dopo l'aggiudicazione - Reso dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo - Natura - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità



Il provvedimento, con il quale si sospende, dopo l'aggiudicazione, la vendita di un immobile del fallito (art. 108 terzo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267), è atto decisorio, incidente sulle posizioni di diritto soggettivo dell'aggiudicatario e degli altri partecipanti alla gara, e, pertanto, ove reso dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro decreto del giudice delegato, è impugnabile con ricorso per Cassazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mario CORDA Presidente

" Pietro PANNELLA Rel. Consigliere

" Renato BORRUSO "

" Antonio RUGGIERO "

" Giovanni OLLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

SOC. A R.L. SIFRAN, in persona dell'amm.re in carica, sede in Roma, quivi elettivamente dom.to in Roma, Via Quapo 29, c-o l'Avv. Dario De Gravio che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso.

contro

FALL. DELLA SOC. R.L. CO.GE.MAC, in persona del curatore Avv. Gianguido Porcacchia, elett.te dom.to in Roma, Lungotevere dei Mellini 24, presso l'Avv. Giovanni Giacobbe che lo rapp.ta e difende, giusta delega in calce al ricorso.

Avverso il decreto del Tribunale di Roma (sez. fallimentare) del 30.5.89

Udito per il ricorrente l'avv. Di Gravio

Udito per il resistente l'avv. Giacobbe

Udita la relazione del dr. Pietro Pannella

Udito il P.M. Domenico Iannelli il quale conclude per il rigetto del 1 motivo del ricorso, inammissibilità del 2 motivo.

(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della gara di vendita con incanto, di un complesso immobiliare della fallita s.r.l. CO.GE.MAC rimaneva aggiudicataria la s.r.l. SIFRAM in base alla maggiore offerta di L. 1.830.000.000. Scaduto il termine per l'annullamento del sesto ai sensi dell'art.584 c.p.c. la S.p.a. SICAPI offriva il prezzo di L. 2.000.000 con l'immediato versamento della cauzione di L. 500.000.000. Su relazione scritta dal curatore, che sottolineava, fra l'altro, la possibilità di realizzare un prezzo maggiore di vendita, il giudice delegato sospendeva le vendite ai sensi dell'art. 108, 3 comma l. fall.

Proposto reclamo dalla soc. SIFRAM, il Tribunale di Roma confermava il provvedimento impugnato con decreto del 30.6.89. Osservava che legittimamente e giustamente il g.d. aveva sospeso le vendite in applicazione del 3 co. dell'art. 108 l. fall., che, contrariamente all'assunto della ricorrente, riguarda indistintamente entrambe le modalità delle vendite immobiliari: con asta e senza asta.

In particolare puntualizzava che anche dopo l'aggiudicazione il g.d. aveva il potere discrezionale di valutare se il prezzo offerto in sede appunto di aggiudicazione, fosse o meno notevolmente inferiore a quello giusto in base a tutte le circostanze del caso concreto allo scopo di adottare ogni altro provvedimento che fosse utile per soddisfare l'esigenza primaria della vendita fallimentare: quella di realizzazione del presso "al meglio" nell'interesse delle "masse" dei creditori e della stessa fallita.

Aggiungeva che l'offerta della soc. SICAPI costituiva un elemento rivelatore di interessi di operatori economici allo acquisto degli immobili stimati dal C.T.U. nel valore di lire 3.523.000.000, di modo che - tenendo altresì presente il divario fra questo valore ed il prezzo di aggiudicazione di lire 1.830.000.000 - era ragionevole presumere che l'apertura dei nuovi esperimenti potesse dar luogo ad un ulteriore concorso di partecipanti con conseguente rialzo al prezzo "più giusto".

Contro tale pronuncia la s.r.l. SIFRAM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il fallimento della s.r.l. CO.GE.MAC ha presentato contro ricorso illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente va esaminata l'eccezione sollevata dal Fallimento tesa a sollecitare dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro il decreto di sospensione dell'aggiudicazione, che, per sua natura, ha funzione meramente organizzatoria e preparatoria del successivo decreto di trasferimento, il quale costituisce l'unico atto del procedimento liquidatorio destinato ad incidere su diritti soggettivi. L'assunto non va condiviso dal Collegio convinto che l'atto di aggiudicazione, anche se ha funzione preparatoria nell'atto finale di trasferimento del bene, produce ed attua situazioni giuridiche nuove incidenti su diritti soggettivi non solo dell'aggiudicatario, tenuto a versare il prezzo di acquisto, giusta la disposizione dell'art. 585 c.p.c., ma anche di tutti gli altri concorrenti e partecipanti alla gara, in virtù del versamento della cauzione secondo le regole dell'art. 576 c.p.c. Di modo che è da ritenere evidente che l'aggiudicazione, produttiva di effetti giuridici suoi propri incidenti su diritti soggettivi, correttamente va impugnato quale atto giurisdizionale a sè stante e conseguentemente in modo corretto va impugnato ogni atto del giudice, diretto ad incidere e a sospendere gli effetti dell'aggiudicazione medesima. È quanto si è verificato nella fattispecie: onde il rigetto dell'eccezione.

Col 1 motivo del ricorso la s.r.l. SIFRAM, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 108, 3 co. R.D. 16 mar. 1942 n. 267 nonché motivazione lacunosa e contraddittoria in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. sostiene che il Tribunale fallimentare non ha tenuto conto: a) che la procedura di vendita era stata disposta con incanto dal giudice delegato (artt. 105 e 108 l. fall. nonché artt.576 e segg. c.p.c.): la qual cosa induceva alla applicazione doverosa delle regole processuali civili (artt. 584 e segg. c.p.c.) che assoggettavano a precisi tempi e modalità lo svolgimento delle operazioni di vendita immobiliare nel rispetto dei diritti già acquisiti dagli offerenti e dell'aggiudicataria; b) che l'offerta della SICAPI non poteva sopraffare i suindicati diritti acquisiti:sia perché presentata oltre il termine di 10 giorni dall'incanto, sia perché inferiore al sesto del prezzo raggiunto nell'incanto (art. 584 c.p.c.); c) che la sospensione della vendita, disposta dal giudice delegato, era fondata sull'erroneo presupposto che la modalità fosse di vendita senza incanto, non legata - perciò - allo schema previsto dall'art. 584 c.p.c. La censura non va condivisa.

L'orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice, fatta eccezione di un'isolata pronuncia del 22.11.1978 n. 5437, ha sempre considerato che la disposizione del 3 co. dell'art. 108 del R.D. 267-42 abbia natura particolare e sia applicabile nelle procedure di vendita fallimentare a prescindere dalle modalità di esse: con e senza incanto. Ciò perché in tali vendite, in cui si intrecciano varie e contrastanti interessi, soprattutto fra gli offerenti ed i partecipanti alle gare, spesso non controllabili dagli organi fallimentari, si è avvertita la necessità, prevista dal legislatore, di affidare al giudice delegato un potere-dovere di incisivo intervento di arresto delle operazioni fino alla data del trasferimento definitivo dell'immobile, quando egli ha avuto la consapevolezza che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

È evidente che questo "presupposto" (prezzo notevolmente inferiore a quello giusto) nell'esegesi dell'art. 108 citato va interpretato come momento razionale dell'attività discrezionale del giudice delegato attesa la superiore esigenza, consistente nella realizzazione di un risultato finale il più possibile aderente al conseguimento del reale valore commerciale (sent. 14.1.81 n. 322 - sent. 26.10.81 n. 5580 - sent. 31.3.89 n. 1580 - sent. 2.4.85 n. 2259). Nel caso di specie, questa Corte, che aderisce all'indirizzo suindicato, riscontra altresì l'esistenza dell'indicato "presupposto" (di cui sarà detto nella disamina del 2 motivo del ricorso) e considera corretta la decisione sul punto del Tribunale. Col 2 motivo la ricorrente si duole dell'esistenza di contraddittoria e lacunosa motivazione della decisione impugnata sul significato del concetto di "prezzo giusto" (elemento determinante fra quelli costitutivi del "presupposto" di cui è stata fatta menzione nella disamina del 1 motivo del ricorso) dal momento: a) che il Tribunale non ha tenuto conto che il prezzo di aggiudicazione era stato raggiunto solo dopo 3 incanti andati deserti e dopo le riduzioni del quinto rispetto a quello originariamente fissato; b) che il medesimo Tribunale, di fronte al prezzo di aggiudicazione determinato dopo i tempi e i modi suesposti, non aveva ulteriore possibilità di ricerca del "prezzo giusto".

La censura non è fondata.

Nel provvedimento del giudice delegato, come interpretato, poi, dal Tribunale con la pronuncia impugnata, sussiste una esauriente e logica spiegazione sulla "ragione" posta a fondamento del provvedimento di sospensione. Essa non risiede nel fatto che dopo l'aggiudicazione vi sia stata l'offerta di un aumento di L. 170.000.000 rispetto al prezzo dell'aggiudicazione stessa, ma nel ragionevole convincimento del giudice che il momento e la circostanza di tale superiore offerta nonché la serietà della stessa (da parte dell'offerente) accompagnata dal deposito della cauzione di L. 500.000.000 ed il richiamo al valore originario della C.T.U. di lire tre miliardi e mezzo circa, facevano ritenere in modo plausibile che il prezzo di aggiudicazione fosse notevolmente inferiore a quello giusto: ossia anche a quello a mezza strada fra i due suindicati valori.

Tale convincimento, che non può dirsi incrinato dalle osservazioni della ricorrente poste a base del presente motivo con la pretesa che il giudice del merito ne avrebbe dovuto condividere "ratio" e "finalità", è perfettamente coerente e non si basa su argomentazioni astratte o su esercizio di potere discrezionale "ad libitum", ma su elementi, osservazioni di fato e di esperienza, che nella realtà indussero il giudice delegato ad agire nel modo più opportuno per l'acquisizione alla massa attiva fallimentare di un prezzo più vicino a quello giusto.

Il ricorso va - dunque - rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese e dell'onorario di cui al dispositivo, in favore del costituito fallimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di L. 130.300 oltre a L. 1.500.000 per onorario.

Roma, 25.6.91.